Requisiti minimi DM 26/06/2015
Verifiche progettuali per nuove costruzioni e ristrutturazioni: edificio di riferimento, parametri H'T, Asol,est/Asup, EPH,nd, EPC,nd, EPgl,tot e obblighi impiantistici per fonti rinnovabili, regolazione e contabilizzazione.
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1L'edificio di riferimento e la logica dei requisiti minimi
Il DM 26/06/2015 (Decreto Requisiti Minimi) introduce un sistema di verifica basato sul confronto tra l'edificio di progetto e un edificio di riferimento (reference building), definito come un edificio identico a quello oggetto di progettazione per geometria, orientamento, ubicazione geografica, destinazione d'uso, attività e volume climatizzato, ma caratterizzato da parametri energetici e caratteristiche termiche e impiantistiche predeterminate dal decreto stesso.
L'edificio di riferimento rappresenta un benchmark prestazionale che evolve nel tempo secondo una tabella di marcia predefinita: i parametri dell'edificio di riferimento vengono automaticamente aggiornati alle scadenze temporali previste dal decreto (2015, 2019/21 e successive), determinando un progressivo innalzamento dei requisiti minimi senza necessità di modifiche legislative. Questo meccanismo, innovativo nel panorama normativo italiano, consente di programmare con anticipo l'evoluzione dei requisiti e di guidare gradualmente il mercato verso prestazioni sempre più elevate.
Il metodo di verifica prevede che l'edificio di progetto soddisfi simultaneamente due ordini di requisiti: requisiti prestazionali (espressi in termini di indici di prestazione energetica che devono risultare inferiori ai corrispondenti valori dell'edificio di riferimento) e requisiti prescrittivi (valori limite di singoli parametri fisico-tecnici che devono essere rispettati indipendentemente dalla prestazione globale). Questa duplice verifica assicura sia un livello minimo di qualità complessiva sia il rispetto di standard minimi per ciascun componente dell'involucro.
L'ambito di applicazione dei requisiti minimi varia in funzione della tipologia di intervento: per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello si applicano tutte le verifiche prescritte dal decreto, per le ristrutturazioni importanti di secondo livello si verificano i parametri dell'involucro e degli impianti interessati dall'intervento, mentre per le riqualificazioni energetiche si verificano solo i requisiti dei componenti oggetto di sostituzione o installazione.
La definizione di ristrutturazione importante di primo livello comprende gli interventi che coinvolgono più del 50% della superficie disperdente lorda e che prevedono anche la ristrutturazione dell'impianto termico. La ristrutturazione importante di secondo livello riguarda invece gli interventi che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente lorda. La riqualificazione energetica comprende tutti gli interventi di entità minore, come la sostituzione di serramenti, l'installazione di un nuovo generatore di calore o l'isolamento di una porzione dell'involucro.
La corretta classificazione dell'intervento è fondamentale perché determina l'insieme delle verifiche da effettuare e, di conseguenza, il livello di prestazione energetica minimo richiesto. Un errore nella classificazione può condurre a una progettazione energetica insufficiente o, al contrario, a un sovradimensionamento degli interventi con costi non necessari. Il progettista deve valutare con attenzione l'entità dell'intervento previsto e applicare il corretto insieme di verifiche.
2Verifiche sull'involucro: H'T e Asol,est/Asup
Il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione H'T, espresso in W/(m2K), rappresenta il parametro sintetico che caratterizza la qualità termica dell'involucro nel suo complesso, tenendo conto sia delle strutture opache sia delle strutture trasparenti sia dei ponti termici. Il suo valore si calcola come rapporto tra il coefficiente di scambio termico per trasmissione dell'edificio (somma dei prodotti delle trasmittanze termiche per le rispettive superfici, più i contributi dei ponti termici lineari) e la superficie totale dell'involucro.
Il valore di H'T dell'edificio di progetto deve risultare inferiore al valore di H'T dell'edificio di riferimento, i cui parametri sono definiti nell'Appendice A del DM 26/06/2015. Per l'edificio di riferimento, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache e trasparenti sono tabulati in funzione della zona climatica, con valori progressivamente più stringenti. Ad esempio, per la zona climatica E (che comprende la maggior parte dei comuni dell'Italia settentrionale), la trasmittanza di riferimento per le pareti verticali opache è pari a 0,26 W/(m2K) dal 2021.
Il parametro Asol,est/Asup quantifica l'apporto solare estivo attraverso le superfici vetrate e deve essere verificato per gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni importanti di primo livello. L'area solare equivalente estiva Asol,est si calcola come somma, su tutte le superfici vetrate dell'edificio, del prodotto tra la superficie vetrata, il fattore solare del vetro, il fattore di riduzione per schermature e il fattore di esposizione. Il rapporto Asol,est/Asup deve risultare inferiore al valore limite, differenziato per tipologia di edificio e per esposizione.
La verifica del parametro Asol,est/Asup riveste particolare importanza nelle zone climatiche più calde e per gli edifici con ampie superfici vetrate, dove il surriscaldamento estivo può comportare fabbisogni di energia per il raffrescamento molto elevati. Le strategie per il rispetto del requisito comprendono la riduzione del fattore solare dei vetri (mediante vetri selettivi o a controllo solare), l'installazione di schermature solari (frangisole, veneziane, aggetti) e l'ottimizzazione dell'orientamento e della dimensione delle aperture vetrate.
Oltre ai parametri globali H'T e Asol,est/Asup, il decreto prescrive il rispetto di valori limite puntuali per le trasmittanze termiche delle singole strutture disperdenti (pareti opache verticali e orizzontali, serramenti, cassonetti, divisori verso locali non riscaldati). Questi requisiti prescrittivi devono essere verificati per ciascun elemento costruttivo e rappresentano un livello minimo di qualità al di sotto del quale non è possibile scendere, indipendentemente dalla prestazione energetica globale dell'edificio.
3Parametri energetici: EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot
L'indice di prestazione termica utile per il riscaldamento EPH,nd, espresso in kWh/(m2 anno), rappresenta il fabbisogno netto di energia termica per il riscaldamento dell'edificio, calcolato tenendo conto delle dispersioni per trasmissione e ventilazione, degli apporti solari gratuiti e degli apporti interni di calore. Il valore di EPH,nd dell'edificio di progetto deve risultare inferiore al corrispondente valore dell'edificio di riferimento, verificando che la qualità dell'involucro sia adeguata a limitare il fabbisogno invernale.
Analogamente, l'indice di prestazione termica utile per il raffrescamento EPC,nd, espresso in kWh/(m2 anno), quantifica il fabbisogno netto di energia termica per il raffrescamento estivo. La verifica di EPC,nd assume particolare rilevanza nelle zone climatiche più calde e per gli edifici con elevati apporti solari, dove il fabbisogno di raffrescamento può superare significativamente quello di riscaldamento. L'involucro dell'edificio deve essere progettato per contenere entrambi i fabbisogni, bilanciando l'esigenza di isolamento invernale con il controllo degli apporti solari estivi.
L'indice di prestazione energetica globale totale EPgl,tot, espresso in kWh/(m2 anno), rappresenta la somma delle componenti rinnovabile e non rinnovabile dell'energia primaria consumata dall'edificio per tutti i servizi energetici considerati (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione e, per gli edifici non residenziali, illuminazione e trasporto). Il valore di EPgl,tot dell'edificio di progetto deve risultare inferiore al corrispondente valore dell'edificio di riferimento, verificando l'adeguatezza del sistema edificio-impianto nel suo complesso.
Il calcolo degli indici di prestazione energetica si basa sulla metodologia UNI TS 11300 e tiene conto dei fattori di conversione in energia primaria definiti nel DM 26/06/2015, differenziati per ciascun vettore energetico. Ad esempio, il fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile per il gas naturale è pari a 1,05, per l'energia elettrica prelevata dalla rete è pari a 1,95 (valore che riflette il mix di generazione nazionale), mentre per l'energia elettrica prodotta da fotovoltaico e autoconsumata il fattore non rinnovabile è pari a 0.
La comprensione delle interazioni tra i diversi indici di prestazione energetica è fondamentale per la progettazione ottimale dell'edificio. Un involucro molto performante riduce EPH,nd e EPC,nd, diminuendo il fabbisogno energetico a monte degli impianti. Impianti ad alta efficienza e fonti rinnovabili riducono EPgl,nren, migliorando la classe energetica. L'ottimizzazione complessiva richiede un approccio iterativo in cui le scelte progettuali sull'involucro e sugli impianti vengono variate congiuntamente per raggiungere il miglior compromesso tra prestazione energetica, comfort, costi di investimento e costi di gestione.
Il progettista deve documentare tutte le verifiche effettuate nella relazione tecnica ex articolo 8 del D.Lgs. 192/2005, utilizzando gli schemi e le tabelle definiti nel terzo dei decreti del 26/06/2015. La relazione tecnica deve essere depositata presso lo sportello unico per l'edilizia contestualmente alla presentazione del titolo abilitativo e rappresenta lo strumento di controllo principale per le verifiche di conformità da parte degli enti competenti.
4Obblighi impiantistici: rinnovabili, regolazione e contabilizzazione
Il DM 26/06/2015, in combinato disposto con il D.Lgs. 199/2021, stabilisce obblighi specifici in materia di integrazione delle fonti rinnovabili, regolazione e contabilizzazione dell'energia per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello. La quota minima di copertura dei fabbisogni termici da fonti rinnovabili deve essere pari al 60% per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello, con riferimento ai permessi di costruire presentati a partire dal 13 giugno 2022.
L'obbligo di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili comprende sia la componente termica sia quella elettrica. Per la produzione di energia elettrica, la potenza minima dell'impianto fotovoltaico è calcolata in funzione della superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (P = S/50, dove S è la superficie in metri quadrati e P la potenza in kW). Per i centri storici e le zone soggette a vincolo paesaggistico, le quote di copertura possono essere ridotte del 50%.
La regolazione della temperatura ambiente è un obbligo prescritto dal DM 26/06/2015 per tutti gli edifici nuovi e ristrutturati. Il decreto richiede l'installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, associati a una regolazione climatica della temperatura di mandata del fluido termovettore. Per gli impianti centralizzati condominiali, la regolazione per singolo ambiente si realizza tipicamente attraverso valvole termostatiche installate su ciascun corpo scaldante.
La contabilizzazione individuale del calore è obbligatoria negli edifici condominiali con impianto di riscaldamento centralizzato, in attuazione del D.Lgs. 102/2014 (recepimento della Direttiva EED 2012/27/UE). L'obbligo prevede l'installazione di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta (ripartitori di calore) su ciascun corpo scaldante, associati a una ripartizione delle spese di riscaldamento che incentivi il risparmio energetico. La norma UNI 10200 definisce la metodologia di ripartizione delle spese tra quota fissa (legata ai millesimi termici) e quota variabile (legata ai consumi effettivi).
Per gli edifici non residenziali con potenza termica nominale utile superiore a 100 kW, il decreto prescrive l'obbligo di predisposizione per la contabilizzazione dell'energia termica prodotta e la misurazione dell'energia elettrica consumata dai principali ausiliari dell'impianto. Questa prescrizione è finalizzata a consentire il monitoraggio energetico dell'edificio e l'individuazione di eventuali anomalie di funzionamento, facilitando la gestione energetica e la manutenzione predittiva dell'impianto.
L'integrazione degli obblighi impiantistici nel progetto richiede una visione sistemica che consideri le interazioni tra i diversi componenti e la loro compatibilità con le scelte progettuali relative all'involucro. Ad esempio, la scelta di un impianto a pompa di calore influenza direttamente la copertura dei fabbisogni da fonti rinnovabili (la quota di energia rinnovabile estratta dalla sorgente termica è contabilizzata ai fini dell'obbligo), ma richiede un dimensionamento coerente dell'impianto fotovoltaico per massimizzare l'autoconsumo e ottimizzare il bilancio energetico complessivo.
Punti Chiave del Modulo
- Edificio di riferimento e metodo di verifica
- Verifica di H'T (coefficiente medio di scambio termico)
- Controllo solare estivo: Asol,est/Asup
- Parametri energetici: EPH,nd, EPC,nd, EPgl,tot
- Obblighi impiantistici: rinnovabili, regolazione e contabilizzazione