D.Lgs. 81/2008
Sicurezza Cantiere
PSC / POS / DVR

Documenti Obbligatori per la Sicurezza in Cantiere: PSC, POS, DVR e D.Lgs. 81/2008

Guida completa e aggiornata a tutti i documenti obbligatori per la sicurezza nei cantieri edili. Dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) al Piano Operativo di Sicurezza (POS), dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) al PiMUS per i ponteggi: chi li redige, quando sono obbligatori, cosa devono contenere e quali sanzioni si rischiano per la loro assenza.

Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026 · Tempo di lettura: 20 minuti

1. La Sicurezza in Cantiere Non e Opzionale

L'edilizia e storicamente il settore con il piu alto tasso di infortuni mortali sul lavoro in Italia. Secondo i dati INAIL, ogni anno si registrano centinaia di infortuni gravi e decine di morti nei cantieri edili italiani. Le cause principali restano le cadute dall'alto, lo schiacciamento da materiali, il seppellimento negli scavi e l'elettrocuzione.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) rappresenta il riferimento normativo fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con il Titolo IV specificamente dedicato ai cantieri temporanei o mobili. Questo decreto ha consolidato e aggiornato la precedente normativa (D.Lgs. 494/1996 e D.Lgs. 528/1999), introducendo un sistema organico di obblighi, responsabilita e sanzioni.

La corretta gestione documentale della sicurezza in cantiere non e solo un obbligo di legge, ma uno strumento fondamentale per la prevenzione degli infortuni. Ogni documento ha una funzione specifica all'interno del sistema di gestione della sicurezza: dalla pianificazione preventiva (PSC) all'operativita quotidiana (POS), dalla valutazione generale dei rischi d'impresa (DVR) alla gestione di rischi specifici come i ponteggi (PiMUS) e le interferenze tra lavorazioni (DUVRI).

Attenzione: la mancanza dei documenti di sicurezza obbligatori configura un reato penale (contravvenzione) punito con l'arresto o l'ammenda. In caso di infortunio grave o mortale, la mancanza documentale costituisce una grave aggravante e puo portare a pene detentive significative e al risarcimento del danno in sede civile. Gli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro) possono disporre la sospensione immediata dei lavori e dell'attivita imprenditoriale.

2. Figure Coinvolte nella Sicurezza

Il D.Lgs. 81/2008 individua una pluralita di soggetti, ciascuno con obblighi e responsabilita specifiche in materia di sicurezza nei cantieri. La corretta individuazione delle figure e delle loro competenze e il presupposto per una gestione documentale efficace.

Committente

Il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata. Ha l'obbligo di nominare il CSP e il CSE quando siano previste due o piu imprese in cantiere (anche non contemporanee). Deve verificare l'idoneita tecnico-professionale delle imprese e trasmettere la notifica preliminare. Puo delegare al Responsabile dei Lavori.

Responsabile dei Lavori

Soggetto incaricato dal committente per la progettazione e/o la direzione e il controllo dell'esecuzione dell'opera. Puo coincidere con il progettista o il direttore dei lavori. Assume le responsabilita del committente per le funzioni delegategli, inclusa la verifica dell'operato del CSP e del CSE.

CSP — Coordinatore Sicurezza Progettazione

Professionista abilitato (Art. 98: laurea in ingegneria/architettura/geologia + corso 120 ore + esperienza) incaricato dal committente durante la fase di progettazione. Redige il PSC, predispone il fascicolo dell'opera per le manutenzioni future e coordina le scelte progettuali ai fini della sicurezza.

CSE — Coordinatore Sicurezza Esecuzione

Professionista abilitato (stessi requisiti del CSP) incaricato dal committente durante la fase di esecuzione. Verifica l'applicazione del PSC, valida i POS delle imprese, coordina le attivita in cantiere, propone modifiche al PSC, segnala al committente le inadempienze e, nei casi gravi, sospende le singole lavorazioni.

Datore di Lavoro (impresa)

Il titolare dell'impresa affidataria o esecutrice. Ha l'obbligo non delegabile di redigere il DVR e il POS, designare il RSPP, nominare il medico competente, fornire DPI adeguati, informare e formare i lavoratori, e vigilare sull'osservanza delle misure di sicurezza.

RSPP, RLS e Medico Competente

Il RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi. Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) rappresenta i lavoratori sulle tematiche di sicurezza. Il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria e collabora alla valutazione dei rischi per la salute.

3. PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento (Art. 100)

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il documento cardine della sicurezza in cantiere. Viene redatto dal CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) durante la fase di progettazione dell'opera e deve essere parte integrante del contratto d'appalto.

Quando e obbligatorio

Il PSC e obbligatorio in tutti i cantieri in cui sia prevista la presenza di due o piu imprese esecutrici, anche non contemporanee. Questo criterio si applica indipendentemente dalla dimensione dell'opera, dall'importo dei lavori o dalla durata del cantiere. Se un committente affida i lavori edili a un'impresa e i lavori impiantistici a un'altra, il PSC e obbligatorio anche se le due imprese non lavoreranno mai nello stesso giorno.

Chi lo redige

Il PSC e redatto dal CSP, nominato dal committente ai sensi dell'Art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Il CSP deve essere un professionista abilitato ai sensi dell'Art. 98 (laurea magistrale in ingegneria, architettura, geologia o scienze agrarie/forestali, oppure laurea triennale nelle stesse discipline con almeno 1 anno di esperienza, oppure diploma di geometra, perito industriale o perito agrario con almeno 2 anni di esperienza, piu il corso di formazione di 120 ore e aggiornamento quinquennale di 40 ore).

Contenuti minimi (Allegato XV)

L'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i contenuti minimi del PSC, che deve comprendere:

  • 1Identificazione e descrizione dell'opera: indirizzo del cantiere, descrizione del contesto ambientale, natura dell'opera da realizzare, entita presunta del cantiere (in uomini-giorno), durata prevista delle lavorazioni
  • 2Analisi e valutazione dei rischi: individuazione dei rischi specifici del cantiere, delle interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese, dei rischi ambientali (presenza di linee aeree, traffico veicolare, sottoservizi)
  • 3Procedure e misure preventive: scelte progettuali e organizzative, procedure operative, apprestamenti (ponteggi, reti, parapetti), segnaletica, dispositivi di protezione collettiva
  • 4Planimetrie e tavole grafiche: layout del cantiere con indicazione di accessi, viabilita, aree di stoccaggio, zone di carico/scarico, posizione delle macchine, impianti elettrici e idrici di cantiere
  • 5Cronoprogramma della sicurezza: fasi lavorative, sovrapposizioni temporali, interferenze previste, misure di coordinamento per ciascuna fase
  • 6Stima dei costi della sicurezza: costi specifici (apprestamenti, DPC, procedure) non soggetti a ribasso d'asta, come espressamente previsto dall'Art. 100 comma 1

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: i costi della sicurezza indicati nel PSC non possono essere oggetto di ribasso nelle offerte delle imprese concorrenti in sede di gara d'appalto. Questa disposizione, fondamentale per garantire l'effettivita delle misure di sicurezza, e stata ribadita anche dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). L'impresa aggiudicataria puo proporre al CSE modifiche motivate al PSC, ma non puo ridurre i costi della sicurezza.

4. POS — Piano Operativo di Sicurezza (Art. 89, All. XV)

Il Piano Operativo di Sicurezza e il documento che ogni impresa esecutrice deve redigere per ciascun cantiere in cui opera. A differenza del PSC, che ha una visione d'insieme del cantiere, il POS e un documento "operativo" specifico dell'impresa, che descrive nel dettaglio le modalita con cui l'impresa stessa eseguira le lavorazioni assegnate.

Quando e obbligatorio

Il POS e sempre obbligatorio per ogni impresa esecutrice presente in cantiere, senza eccezioni. Non importa se il cantiere ha una o piu imprese, se e di piccole o grandi dimensioni: ogni impresa che esegue lavorazioni in cantiere deve avere il proprio POS. L'obbligo si estende anche alle imprese subappaltatrici.

Chi lo redige

Il POS e redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, che puo avvalersi della collaborazione del RSPP e di consulenti esterni. La responsabilita della completezza e correttezza del documento resta in capo al datore di lavoro. Il POS deve essere trasmesso al CSE prima dell'ingresso in cantiere e accettato da quest'ultimo.

Contenuti (Allegato XV, punto 3.2)

  • Dati identificativi dell'impresa (ragione sociale, sede, iscrizione CCIAA, posizioni INPS/INAIL, CCNL applicato)
  • Organigramma aziendale per il cantiere (datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente, preposti, addetti emergenza)
  • Descrizione delle lavorazioni affidate all'impresa e delle modalita operative
  • Elenco dei rischi specifici per ciascuna lavorazione e relative misure di prevenzione e protezione
  • Elenco dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) forniti ai lavoratori
  • Elenco delle attrezzature, macchine e mezzi utilizzati con relative certificazioni
  • Protocollo di sorveglianza sanitaria (visite mediche, idoneita alla mansione)
  • Documentazione relativa alla formazione e informazione dei lavoratori (attestati corsi sicurezza)
  • Procedure di emergenza (primo soccorso, evacuazione, antincendio) specifiche per il cantiere

Il POS e un documento "vivo" che deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni operative, le lavorazioni, i rischi o il personale presente in cantiere. Il CSE ha il compito di verificare la congruenza tra il POS di ciascuna impresa e il PSC di cantiere, segnalando eventuali carenze o incongruenze.

5. DVR — Documento di Valutazione dei Rischi (Art. 17, 28)

Il Documento di Valutazione dei Rischi non e un documento specifico di cantiere, ma e un documento aziendale che ogni impresa deve possedere come prerequisito per operare in qualsiasi cantiere. E disciplinato dagli articoli 17 (obbligo non delegabile del datore di lavoro) e 28 (oggetto della valutazione) del D.Lgs. 81/2008.

Il DVR deve contenere una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli relativi a gruppi particolari (lavoratrici in gravidanza, differenze di genere, eta, provenienza da altri paesi, tipologia contrattuale). Per le imprese edili, il DVR deve analizzare tutti i rischi tipici del settore: lavori in quota, movimentazione manuale dei carichi, esposizione a rumore, vibrazioni, polveri, agenti chimici, rischio elettrico, stress lavoro-correlato.

Chi lo redige

Il DVR e redatto dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e il medico competente, previa consultazione del RLS. La redazione del DVR e un obbligo non delegabile del datore di lavoro (Art. 17 comma 1 lettera a): cio significa che il datore di lavoro non puo trasferire ad altri la responsabilita della valutazione dei rischi, anche se puo avvalersi di consulenti per la predisposizione materiale del documento.

Contenuti obbligatori (Art. 28, comma 2)

Relazione sulla valutazione dei rischi

Criteri adottati per la valutazione, individuazione di tutti i rischi per mansione e ambiente di lavoro

Misure di prevenzione e protezione

Misure adottate e da adottare, DPI assegnati, dispositivi di protezione collettiva implementati

Programma di miglioramento

Piano temporale degli interventi migliorativi, con indicazione di priorita, responsabili e tempistiche

Procedure e organigramma

Procedure organizzative, individuazione delle mansioni, nominativi di RSPP, RLS, medico competente e addetti emergenza

Il DVR deve avere data certa (ottenibile tramite PEC, marca temporale, o altra modalita che attesti la data di redazione) e deve essere aggiornato ogni volta che intervengano modifiche significative nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, nel grado di evoluzione della tecnica, o a seguito di infortuni significativi. Deve essere conservato presso l'unita produttiva a cui si riferisce la valutazione.

6. PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Art. 136)

Il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi) e il documento obbligatorio per tutti i ponteggi installati in cantiere, introdotto dall'Art. 136 del D.Lgs. 81/2008. Il ponteggio e uno degli apprestamenti piu comuni e allo stesso tempo piu pericolosi del cantiere: le cadute dall'alto rappresentano la prima causa di morte nei cantieri edili italiani.

Quando e obbligatorio

Il PiMUS e obbligatorio per tutti i ponteggi, senza distinzioni di altezza o complessita. L'Art. 136 stabilisce che nei lavori in quota il datore di lavoro deve provvedere a redigere il PiMUS a mezzo di persona competente. Per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri o per configurazioni non previste dall'autorizzazione ministeriale del fabbricante, e inoltre necessario un progetto specifico redatto da un ingegnere o architetto abilitato (Art. 133).

Chi lo redige

Il PiMUS e redatto dal datore di lavoro dell'impresa che monta, trasforma e smonta il ponteggio, a mezzo di persona competente. Non e richiesta una specifica qualifica professionale per il redattore, ma deve trattarsi di persona con adeguata formazione e esperienza nella materia. Nella pratica, il PiMUS viene spesso redatto dal preposto al montaggio del ponteggio o dal RSPP dell'impresa.

Contenuti del PiMUS

  • Dati identificativi del ponteggio (tipo, fabbricante, autorizzazione ministeriale)
  • Disegno esecutivo del ponteggio con indicazione degli ancoraggi, dei controventi, degli accessi
  • Sequenza delle fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio
  • Misure di sicurezza durante il montaggio/smontaggio (cinture, linee vita, reti)
  • Indicazioni per l'uso corretto (carichi ammissibili, divieti, manutenzione)
  • Elenco nominativo dei lavoratori addetti al montaggio/smontaggio con formazione specifica (corso ponteggi 28 ore)

E fondamentale che i lavoratori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi siano in possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione specifico di 28 ore (Art. 136 comma 6), con aggiornamento quadriennale di 4 ore. Il PiMUS deve essere tenuto in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.

7. DUVRI — Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (Art. 26)

Il DUVRI e il documento che il datore di lavoro committente deve redigere quando affida lavori, servizi o forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unita produttiva, qualora vi siano rischi da interferenze tra le attivita del committente e quelle dell'appaltatore.

E importante chiarire che il DUVRI non si applica ai cantieri edili (dove il documento di riferimento per le interferenze e il PSC), ma si applica a tutte le altre situazioni in cui piu soggetti operano nello stesso ambiente di lavoro: ad esempio, lavori di manutenzione impiantistica in un edificio occupato, pulizie industriali, installazione di attrezzature, servizi di facchinaggio.

Quando serve il DUVRI

  • Appalti di lavori, servizi o forniture all'interno dell'azienda committente
  • Presenza di rischi da interferenze tra le attivita del committente e dell'appaltatore
  • Non si applica: ai cantieri temporanei o mobili (Titolo IV), ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali, ai lavori di durata inferiore a 5 uomini-giorno (purche non comportino rischi particolari)

Differenza chiave tra DUVRI e PSC: il DUVRI si applica agli appalti interni a un'azienda (Art. 26), il PSC si applica ai cantieri temporanei o mobili (Art. 100, Titolo IV). Nei cantieri edili, il PSC sostituisce il DUVRI per la gestione dei rischi da interferenze. Il DUVRI e redatto dal datore di lavoro committente, il PSC dal CSP.

8. Notifica Preliminare (Art. 99)

La notifica preliminare e la comunicazione che il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti prima dell'inizio dei lavori.

Quando e obbligatoria

La notifica preliminare e obbligatoria nei seguenti casi:

  • Cantieri con 2+ imprese: in tutti i cantieri in cui e prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanee (stesso criterio del PSC)
  • Cantieri con 200+ uomini-giorno: cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno
  • Varianti sopravvenute: cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo che vi ricadano per varianti successive

Contenuti e adempimenti

La notifica deve contenere: data della comunicazione, indirizzo del cantiere, dati del committente e dell'eventuale responsabile dei lavori, natura dell'opera, nominativi di CSP e CSE, dati delle imprese esecutrici gia individuate, numero massimo presunto di lavoratori in cantiere, numero previsto di imprese e lavoratori autonomi, importo complessivo presunto dei lavori e data presunta di inizio. Una copia della notifica deve essere affissa in modo visibile presso il cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza. La notifica deve essere aggiornata ogni volta che cambiano i dati in essa contenuti.

9. Tabella Riepilogativa dei Documenti

DocumentoChi lo redigeQuando serveRif. normativo
PSCCSP2+ imprese in cantiereArt. 100, All. XV
POSDatore di lavoro impresaSempre (ogni impresa)Art. 89, All. XV
DVRDatore di lavoro + RSPPSempre (ogni impresa)Art. 17, 28
PiMUSDatore lavoro impresa ponteggiPonteggi (tutti)Art. 136
DUVRIDatore lavoro committenteAppalti interni (no cantieri)Art. 26
Notifica preliminareCommittente / Resp. lavori2+ imprese o 200+ uomini-giornoArt. 99

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10. Sanzioni per Documenti Mancanti

Il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni penali (contravvenzioni) per la mancata redazione dei documenti di sicurezza obbligatori. Le sanzioni colpiscono il soggetto responsabile dell'obbligo e possono consistere nell'arresto, nell'ammenda o in entrambi.

Committente: mancata nomina CSP/CSE

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro (Art. 157 comma 1 lett. a). La mancata nomina del CSP/CSE quando obbligatorio e una delle violazioni piu gravi contestate dagli organi di vigilanza.

CSP: mancata redazione del PSC

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (Art. 158 comma 2 lett. a). La sanzione si applica anche in caso di PSC incompleto o non conforme ai contenuti minimi dell'Allegato XV.

Datore di lavoro: mancata redazione del POS

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (Art. 159 comma 2 lett. a). L'impresa che entra in cantiere senza POS puo essere immediatamente allontanata dal CSE.

Datore di lavoro: mancata redazione del DVR

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (Art. 55 comma 1 lett. a). In caso di mancata valutazione dei rischi per specifiche categorie (es. agenti cancerogeni, amianto), le sanzioni possono essere ulteriormente aggravate.

Sospensione dell'attivita imprenditoriale

Gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attivita imprenditoriale in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (Art. 14), tra cui la mancata elaborazione del DVR e la mancata elaborazione del POS. La sospensione comporta anche la comunicazione all'Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all'Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici per l'eventuale sospensione dell'attestazione SOA.

E importante sottolineare che in caso di infortunio grave o mortale in cantiere, la mancanza dei documenti di sicurezza obbligatori configura una grave aggravante sul piano penale. Il datore di lavoro, il committente, il CSP e il CSE possono essere chiamati a rispondere penalmente per omicidio colposo (Art. 589 c.p.) o lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.) aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, con pene che possono arrivare fino a 7 anni di reclusione.

11. Domande Frequenti (FAQ)

Qual e la differenza tra PSC e POS?

Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e il POS (Piano Operativo di Sicurezza) hanno finalita complementari ma distinte. Il PSC e redatto dal CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) ed e un documento di "cantiere" che analizza i rischi derivanti dalla compresenza di piu imprese, definisce le procedure di coordinamento e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Il POS e invece redatto dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice ed e un documento "di impresa" che descrive le specifiche modalita operative dell'impresa stessa, i rischi propri delle lavorazioni, i DPI forniti, la sorveglianza sanitaria e l'organizzazione del lavoro. In sintesi: il PSC coordina, il POS operativizza. Ogni impresa presente in cantiere deve redigere il proprio POS, mentre il PSC e unico per tutto il cantiere.

Quando e obbligatorio il PSC?

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e obbligatorio ai sensi dell'Art. 100 del D.Lgs. 81/2008 ogni volta che nel cantiere siano previste due o piu imprese esecutrici, anche non contemporanee. Questo significa che se durante l'esecuzione dei lavori e previsto l'intervento di almeno due imprese (ad esempio, l'impresa edile principale e un'impresa di impianti elettrici), anche se non lavoreranno mai nello stesso momento, il committente e tenuto a nominare il CSP e a far redigere il PSC prima dell'inizio dei lavori. Non e rilevante la durata dei lavori o l'entita dell'opera: il criterio e esclusivamente la presenza di piu imprese. Se opera una sola impresa senza subappalti, il PSC non e obbligatorio, ma resta obbligatorio il POS dell'impresa.

Chi deve redigere il POS?

Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto dal datore di lavoro di ogni impresa esecutrice presente in cantiere, incluse le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi che operano con propria organizzazione. Il POS e un obbligo inderogabile ai sensi dell'Art. 89 e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Nella pratica, il datore di lavoro si avvale frequentemente del supporto del proprio RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) o di un consulente esterno per la redazione del documento, ma la responsabilita della completezza e correttezza resta in capo al datore di lavoro. Il POS deve essere consegnato al CSE (Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione) prima dell'ingresso in cantiere dell'impresa e deve essere accettato dal CSE stesso.

Cosa rischia chi non ha i documenti di sicurezza in cantiere?

Le sanzioni per la mancanza dei documenti di sicurezza in cantiere sono severe e possono colpire diversi soggetti. Per il committente che non nomina il CSP/CSE quando obbligatorio: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro. Per il CSP che non redige il PSC: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Per il datore di lavoro dell'impresa che non redige il POS: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Per il datore di lavoro che non redige il DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Inoltre, in caso di infortunio grave o mortale, la mancanza dei documenti di sicurezza configura una grave aggravante sul piano penale. Gli organi di vigilanza (ASL/INAIL) possono anche disporre la sospensione dell'attivita imprenditoriale.

Quando serve la notifica preliminare?

La notifica preliminare (Art. 99 del D.Lgs. 81/2008) deve essere trasmessa dal committente o dal responsabile dei lavori all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti prima dell'inizio dei lavori nei seguenti casi: a) cantieri in cui e prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanee; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo, ricadano nell'obbligo per varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. La notifica deve contenere: data di comunicazione, indirizzo del cantiere, committente, natura dell'opera, responsabile dei lavori, CSP, CSE, imprese esecutrici gia selezionate, numero massimo presunto di lavoratori e importo complessivo dell'opera. Una copia della notifica deve essere affissa in modo visibile nel cantiere.

Qual e la differenza tra DUVRI e PSC?

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) affrontano entrambi il problema della compresenza di piu soggetti nello stesso luogo, ma in contesti diversi. Il DUVRI, disciplinato dall'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si applica agli appalti di servizi e forniture all'interno di un'azienda o di un'unita produttiva (ad esempio, manutenzione degli impianti in un edificio occupato, pulizie industriali). Il PSC, disciplinato dall'Art. 100, si applica specificamente ai cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008). Non possono coesistere per lo stesso ambito: nei cantieri edili si applica il PSC, non il DUVRI. Il DUVRI e redatto dal datore di lavoro committente, il PSC dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).

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