Quadro normativo sull'efficienza energetica
Analisi completa della legislazione europea e nazionale in materia di prestazione energetica degli edifici: dalla Direttiva EPBD al D.Lgs. 192/2005 fino ai decreti attuativi del 2015.
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1La Direttiva EPBD: dalle origini alla rifusione 2024
La Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive — EPBD) rappresenta il pilastro della politica energetica europea applicata al settore delle costruzioni. La prima versione, la Direttiva 2002/91/CE, ha introdotto per la prima volta l'obbligo di certificazione energetica e la definizione di requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni importanti. Questo atto normativo ha avviato un processo di trasformazione profonda del settore edilizio europeo, ponendo le basi per tutte le evoluzioni successive.
La rifusione del 2010, concretizzata nella Direttiva 2010/31/UE, ha rafforzato significativamente il quadro normativo introducendo il concetto di edificio a energia quasi zero (nZEB — nearly Zero Energy Building). L'articolo 9 della Direttiva ha stabilito che entro il 31 dicembre 2020 tutti i nuovi edifici dovessero essere nZEB, con un'anticipazione al 31 dicembre 2018 per gli edifici di proprietà pubblica o da essi occupati. La Direttiva ha inoltre imposto l'adozione di una metodologia comparativa per fissare i requisiti minimi ottimali sotto il profilo dei costi.
La rifusione del 2024, adottata nell'ambito del pacchetto Fit for 55, segna un ulteriore salto di qualità verso la decarbonizzazione totale del parco edilizio europeo. Tra le novità principali figurano l'introduzione dello ZEB (Zero Emission Building), che sostituisce progressivamente il concetto di nZEB, l'obbligo di installazione di impianti solari su determinati edifici, e la definizione di standard minimi di prestazione energetica (MEPS) volti a stimolare la ristrutturazione degli edifici con le peggiori prestazioni. La roadmap prevede che tutti i nuovi edifici siano a zero emissioni a partire dal 2030, con anticipazione al 2028 per gli edifici pubblici.
Il percorso delineato dalla rifusione 2024 include anche l'introduzione dei Passaporti di Ristrutturazione, documenti che forniscono una tabella di marcia personalizzata per ciascun edificio verso la classe energetica obiettivo, e il rafforzamento degli obblighi informativi legati alla qualità dell'aria interna. Questi strumenti mirano a rendere la riqualificazione energetica più accessibile e pianificabile per i proprietari, riducendo le barriere informative che spesso rallentano gli interventi.
Per i professionisti italiani, comprendere l'evoluzione della Direttiva EPBD è fondamentale perché ogni nuova versione innesca un ciclo di recepimento nazionale che modifica requisiti minimi, metodologie di calcolo e obblighi professionali. La capacità di anticipare le implicazioni del recepimento della rifusione 2024 rappresenta un vantaggio competitivo significativo per architetti, ingegneri e certificatori energetici.
Occorre inoltre considerare che la Direttiva EPBD si inserisce in un quadro normativo europeo più ampio, che comprende la Direttiva sull'efficienza energetica (EED — 2012/27/UE, rifusa nella 2023/1791), la Direttiva sulle fonti rinnovabili (RED — 2018/2001) e il Regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia. L'interazione tra questi strumenti legislativi determina un sistema normativo complesso in cui le prescrizioni sulla prestazione energetica degli edifici si intrecciano con obiettivi di riduzione dei consumi, incremento delle rinnovabili e monitoraggio dei progressi a livello nazionale.
2D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006: il recepimento italiano
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 costituisce l'atto di recepimento della Direttiva EPBD originaria nell'ordinamento italiano e rappresenta tuttora la norma quadro sulla prestazione energetica degli edifici in Italia. Il decreto ha istituito un sistema organico di prescrizioni riguardanti la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli edifici ai fini del contenimento dei consumi energetici, definendo le condizioni per la certificazione energetica e le responsabilità dei diversi attori coinvolti.
Il D.Lgs. 192/2005 ha stabilito i criteri generali per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica, rinviandone la determinazione puntuale a successivi decreti attuativi. Il decreto ha inoltre introdotto l'obbligo di relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni energetiche, da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla SCIA, e ha definito le sanzioni per le violazioni degli obblighi di legge, incluse quelle a carico dei certificatori energetici che rilascino attestati non veritieri.
Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 ha apportato le prime modifiche significative al D.Lgs. 192/2005, estendendo l'ambito di applicazione della certificazione energetica a tutti gli edifici esistenti oggetto di compravendita o locazione. Questo decreto ha introdotto per la prima volta l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso, una disposizione che ha avuto un impatto profondo sul mercato immobiliare italiano, rendendo visibile e trasparente la qualità energetica degli edifici.
Negli anni successivi, il D.Lgs. 192/2005 è stato ulteriormente modificato dal D.L. 63/2013 (convertito in L. 90/2013), che ha recepito la Direttiva 2010/31/UE. Tra le novità più rilevanti si segnalano la sostituzione dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) con l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), l'introduzione della nozione di edificio a energia quasi zero e l'obbligo di inserire l'indice di prestazione energetica globale negli annunci immobiliari di vendita e locazione.
Il quadro normativo nazionale presenta anche significative interazioni con le legislazioni regionali, poiché alcune regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano) hanno adottato proprie discipline in materia di certificazione energetica, talvolta con requisiti più stringenti rispetto alla normativa nazionale. Il professionista deve quindi sempre verificare l'eventuale esistenza di disposizioni regionali prevalenti rispetto al quadro nazionale.
3I tre decreti del 26 giugno 2015
Il 26 giugno 2015 sono stati emanati tre decreti ministeriali che costituiscono i pilastri attuativi del sistema nazionale di efficienza energetica degli edifici. Questi tre decreti, entrati in vigore il 1 ottobre 2015, hanno sostituito integralmente la precedente disciplina contenuta nel DPR 59/2009 e nel DM 26/06/2009, aggiornando profondamente sia la metodologia di calcolo sia i requisiti minimi di prestazione energetica.
Il primo decreto, comunemente denominato "Decreto Requisiti Minimi", definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, e i requisiti minimi di prestazione energetica. Il decreto introduce il concetto di "edificio di riferimento", un edificio identico a quello oggetto di progettazione per geometria, orientamento, destinazione d'uso e localizzazione, ma dotato di parametri energetici e caratteristiche termiche predeterminati. I requisiti minimi vengono verificati confrontando le prestazioni dell'edificio di progetto con quelle dell'edificio di riferimento.
Il secondo decreto riguarda le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e disciplina la procedura di redazione dell'APE, le classi energetiche, la scala di classificazione e il formato dell'attestato. Il decreto ha introdotto il nuovo formato APE a scala cromatica, con classi da A4 (la migliore) a G (la peggiore), basato sull'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren. Il nuovo sistema di classificazione prevede anche indicatori complementari come l'EPgl,ren e le emissioni di CO2.
Il terzo decreto stabilisce gli "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto", fornendo i modelli da utilizzare per dimostrare la conformità dell'edificio ai requisiti minimi di prestazione energetica. La relazione tecnica deve essere compilata dal progettista e deve contenere tutti i dati relativi all'involucro edilizio, agli impianti termici e alle verifiche prescritte dalla normativa. Questo documento rappresenta uno strumento di controllo fondamentale durante la fase progettuale e deve essere depositato presso lo sportello unico per l'edilizia contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
L'entrata in vigore dei tre decreti del 2015 ha comportato un significativo innalzamento dei requisiti prestazionali, con valori di trasmittanza termica limite sempre più stringenti secondo una progressione temporale che prevede scadenze al 2015, 2019/21 e oltre. Per i professionisti, la padronanza di questi decreti è imprescindibile, poiché essi governano tanto la progettazione energetica di nuovi edifici quanto la certificazione del patrimonio esistente e la verifica di conformità degli interventi di ristrutturazione.
È importante sottolineare che i tre decreti del 2015 rinviano alle norme tecniche della serie UNI TS 11300 per il calcolo della prestazione energetica e alle norme UNI EN ISO per la determinazione delle caratteristiche termiche dell'involucro. Il professionista deve quindi mantenere un costante aggiornamento sia sulle disposizioni legislative sia sulle norme tecniche di riferimento, il cui aggiornamento può modificare le modalità operative di calcolo senza richiedere una modifica del decreto stesso.
4DPR 75/2013 e obiettivo nZEB
Il DPR 16 aprile 2013 n. 75 disciplina i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui è affidato il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica. Il decreto distingue tra tecnici abilitati alla certificazione di edifici con impianti e di edifici senza impianti, definendo per ciascuna categoria i titoli di studio, i percorsi formativi e i requisiti di esperienza necessari.
Secondo il DPR 75/2013, possono redigere l'APE i tecnici abilitati iscritti ai relativi ordini e collegi professionali (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, agronomi, dottori forestali) purché siano in possesso di specifiche competenze in materia di efficienza energetica e abbiano completato un corso di formazione della durata minima di 64 ore con esame finale, qualora il percorso di studi non comprenda già insegnamenti specifici sulla materia. Il decreto stabilisce inoltre il requisito di indipendenza del certificatore rispetto al progettista e al costruttore dell'edificio oggetto di certificazione.
L'obiettivo nZEB (nearly Zero Energy Building) rappresenta il traguardo a cui tende l'intera normativa sulla prestazione energetica degli edifici. In Italia, la definizione di nZEB è contenuta nel DM 26/06/2015 (Decreto Requisiti Minimi), che identifica l'edificio a energia quasi zero come quello conforme a tutti i requisiti previsti dal decreto stesso e, in particolare, ai valori ottimali degli indici di prestazione energetica e ai parametri dell'involucro determinati per l'anno 2019/21.
In termini pratici, un edificio nZEB in Italia deve presentare un fabbisogno energetico molto ridotto, coperto in misura significativa da fonti rinnovabili prodotte in loco o nelle vicinanze. I parametri che lo caratterizzano includono valori stringenti di trasmittanza termica dell'involucro, coefficienti di prestazione elevati per gli impianti, e la copertura dei fabbisogni termici ed elettrici tramite impianti solari termici, fotovoltaici e pompe di calore ad alta efficienza.
La transizione verso lo standard nZEB ha rappresentato una sfida significativa per il settore delle costruzioni italiano, richiedendo un aggiornamento profondo delle competenze progettuali e costruttive. L'esperienza maturata nei primi anni di applicazione ha evidenziato la necessità di un approccio integrato alla progettazione, in cui le scelte relative all'involucro edilizio, agli impianti e alle fonti rinnovabili vengano ottimizzate congiuntamente fin dalle prime fasi del progetto. Con la rifusione EPBD 2024, il paradigma si sposta ulteriormente verso lo ZEB (Zero Emission Building), che richiederà emissioni operative di CO2 pari a zero, elevando ulteriormente l'asticella delle prestazioni richieste.
Punti Chiave del Modulo
- Direttiva EPBD 2010/31/UE e rifusione 2024
- D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche
- DM 26/06/2015: i tre decreti attuativi
- DPR 75/2013 sulla qualificazione dei certificatori
- Obiettivo nZEB e roadmap europea