Modulo 5 di 7
1 ora

Sicurezza negli appalti

PSC, costi della sicurezza, qualificazione SOA, DURC, antimafia e figure della sicurezza nei cantieri pubblici.

1Piano di Sicurezza e Coordinamento e costi della sicurezza

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento fondamentale per la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili dove operano più imprese, anche non contemporaneamente. Previsto dal D.Lgs. 81/2008 e richiamato dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il PSC deve essere redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e contiene l'analisi dei rischi specifici del cantiere, le misure di prevenzione e protezione, le procedure di coordinamento tra le imprese presenti e l'organizzazione del cantiere dal punto di vista della sicurezza.

I costi della sicurezza costituiscono una voce specifica del quadro economico dell'opera e non sono soggetti a ribasso d'asta. Questa previsione, confermata dall'articolo 108 del nuovo Codice, mira a garantire che le misure di sicurezza previste dal PSC siano integralmente finanziate e attuate, impedendo che la competizione sul prezzo comprometta la tutela dei lavoratori. I costi della sicurezza devono essere analiticamente quantificati nel computo metrico estimativo del PSC, distinguendo tra i costi per le misure preventive e protettive (apprestamenti, segnaletica, formazione) e i costi per il coordinamento.

L'appaltatore è tenuto a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), che costituisce il documento complementare al PSC e dettaglia le misure di sicurezza specifiche dell'impresa esecutrice. Il POS deve essere trasmesso al CSE prima dell'inizio dei lavori e deve essere aggiornato in caso di variazioni delle condizioni di cantiere o delle lavorazioni previste. Anche i subappaltatori devono redigere il proprio POS, coordinato con quello dell'appaltatore principale e con il PSC.

Il nuovo Codice prevede che la stazione appaltante verifichi, in sede di qualificazione, che gli operatori economici partecipanti alla gara dimostrino la capacità tecnica e organizzativa in materia di sicurezza sul lavoro. Questa verifica include l'accertamento del possesso delle certificazioni richieste (OHSAS 18001 o ISO 45001), la presenza di figure preposte alla sicurezza (RSPP, medico competente) e l'assenza di provvedimenti sanzionatori per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La gestione della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è affidata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), che verifica l'applicazione del PSC da parte delle imprese esecutrici, coordina le attività di prevenzione e protezione e ha il potere di sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente. Il CSE riferisce alla stazione appaltante e al DL sullo stato della sicurezza in cantiere e propone le misure correttive necessarie in caso di inadempimenti.

La responsabilità per la sicurezza in cantiere è ripartita tra diverse figure: il committente (stazione appaltante), il Responsabile dei Lavori (quando nominato), il CSP, il CSE, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice e i lavoratori. Il nuovo Codice ribadisce il principio della non delegabilità delle responsabilità in materia di sicurezza, sottolineando che ciascuna figura è responsabile per le proprie specifiche competenze e che la collaborazione tra le diverse figure è essenziale per garantire la sicurezza complessiva del cantiere.

2Qualificazione SOA e sistema delle categorie

La qualificazione SOA (Società Organismi di Attestazione) costituisce il requisito fondamentale per la partecipazione alle gare di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Il sistema di qualificazione, disciplinato dall'articolo 100 del nuovo Codice e dall'Allegato II.12, si basa sull'attestazione del possesso di requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale da parte di organismi di attestazione autorizzati dall'ANAC.

Le categorie di qualificazione SOA sono suddivise in categorie generali (dalla OG1 alla OG13) e categorie specializzate (dalla OS1 alla OS35), ciascuna delle quali identifica una specifica tipologia di lavorazione. La classificazione indica l'importo massimo dei lavori che l'operatore economico è abilitato a eseguire in quella specifica categoria. Le classifiche vanno dalla I (fino a 258.000 euro) alla VIII (illimitata), con incrementi progressivi. Per le classifiche dalla III in su, è richiesto anche il possesso di un sistema di qualità conforme alla norma ISO 9001.

Il nuovo Codice introduce significative modifiche al sistema di qualificazione SOA, prevedendo requisiti più stringenti per l'ottenimento e il mantenimento dell'attestazione. Tra le novità principali, l'obbligo di dimostrare il possesso di un organico medio annuo proporzionato alla classifica richiesta, la verifica della regolarità contributiva e fiscale su base continuativa e l'introduzione di criteri reputazionali che tengono conto delle performance dell'operatore economico nelle precedenti commesse pubbliche.

Per le imprese di costruzione che intendono partecipare a gare di importo rilevante, la qualificazione SOA in più categorie è spesso necessaria per coprire tutte le lavorazioni previste dall'appalto. In alternativa, le imprese possono costituire raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) o consorzi, unendo le qualificazioni dei singoli partecipanti. Il nuovo Codice disciplina nel dettaglio le quote minime di qualificazione richieste per ciascun componente del RTI, distinguendo tra mandataria e mandanti.

L'ANAC esercita la vigilanza sugli organismi di attestazione SOA, verificando la correttezza delle procedure di rilascio delle attestazioni e la permanenza dei requisiti in capo agli operatori economici attestati. In caso di irregolarità, l'ANAC può disporre la sospensione o la revoca dell'attestazione, con conseguente impossibilità per l'operatore economico di partecipare a nuove gare. Il sistema di qualificazione SOA, pur con le sue criticità, rappresenta uno strumento essenziale per garantire l'affidabilità e la competenza tecnica delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici.

3DURC e verifiche antimafia

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attesta la regolarità dell'operatore economico nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL, Casse Edili). La verifica del DURC è obbligatoria in diverse fasi della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto: in sede di aggiudicazione, alla stipulazione del contratto, a ogni pagamento e al collaudo. L'irregolarità contributiva costituisce causa di esclusione dalla gara e, in fase di esecuzione, può comportare l'intervento sostitutivo della stazione appaltante, che trattiene dall'importo dovuto all'appaltatore le somme corrispondenti ai contributi non versati.

Il nuovo Codice ha semplificato le procedure di verifica del DURC attraverso l'integrazione con il fascicolo virtuale dell'operatore economico, consentendo alle stazioni appaltanti di acquisire in tempo reale le informazioni sulla regolarità contributiva direttamente dalle banche dati degli enti previdenziali. Questa digitalizzazione riduce significativamente i tempi di verifica e previene il rischio di presentazione di documenti falsificati o non aggiornati.

La documentazione antimafia, disciplinata dal D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e richiamata dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, comprende la comunicazione antimafia e l'informazione antimafia. La comunicazione antimafia è richiesta per i contratti di importo inferiore alle soglie previste dall'articolo 83 del Codice Antimafia e attesta l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa. L'informazione antimafia, richiesta per i contratti di importo superiore, include anche la verifica dell'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le Prefetture competenti rilasciano la documentazione antimafia sulla base delle informazioni acquisite dalle Forze dell'Ordine e dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA). I tempi di rilascio dell'informazione antimafia possono essere significativi, incidendo sulla tempestività delle procedure di affidamento. Per ovviare a questo problema, il nuovo Codice prevede la possibilità di stipulare il contratto sotto condizione risolutiva, consentendo l'avvio dei lavori in attesa del rilascio dell'informazione antimafia definitiva.

La white list prefettizia costituisce un ulteriore strumento di prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici. Le imprese iscritte nella white list della Prefettura competente sono esonerate dalla presentazione dell'informazione antimafia per le attività considerate a rischio di infiltrazione mafiosa (trasporto materiali a discarica, noli a freddo, guardiania, fornitura di calcestruzzo). L'iscrizione è volontaria e viene verificata periodicamente dalla Prefettura.

Il nuovo Codice introduce anche il protocollo di legalità, un accordo tra la stazione appaltante e la Prefettura che prevede obblighi aggiuntivi per gli operatori economici partecipanti alla gara, tra cui la clausola di recesso in caso di sopravvenuta informazione antimafia interdittiva, l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione o di intimidazione e la tracciabilità dei flussi finanziari. L'adesione al protocollo di legalità è condizione di partecipazione alla gara e vincola l'appaltatore e i subappaltatori per tutta la durata del contratto.

4Verifica dell'idoneità tecnico-professionale e responsabile dei lavori

La verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi è un obbligo previsto dall'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, richiamato dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Prima dell'inizio dei lavori, il committente o il responsabile dei lavori deve verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi che accedono al cantiere possiedano i requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per le lavorazioni da eseguire. Questa verifica comprende l'accertamento dell'iscrizione alla Camera di Commercio, del possesso del DURC, della documentazione attestante la formazione e l'addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza.

Per le opere pubbliche, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale assume particolare rilevanza in relazione al subappalto. L'appaltatore è responsabile della verifica dei requisiti dei propri subappaltatori e deve trasmettere alla stazione appaltante la documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dei subappaltatori prima del loro ingresso in cantiere. Il CSE verifica che le imprese presenti in cantiere siano in possesso delle autorizzazioni necessarie e che i lavoratori abbiano ricevuto la formazione prevista.

Il Responsabile dei Lavori è una figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 che può essere nominata dal committente per svolgere, in sua vece, i compiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Nel contesto degli appalti pubblici, il ruolo di Responsabile dei Lavori è generalmente ricoperto dal RUP, che assume le relative responsabilità in materia di sicurezza, inclusa la nomina del CSP e del CSE, la verifica dell'idoneità del PSC e il controllo dell'applicazione delle misure di sicurezza.

Il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) è nominato dal committente o dal Responsabile dei Lavori e deve possedere i requisiti professionali previsti dall'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008, tra cui il diploma di laurea in ingegneria o architettura, l'esperienza professionale nel settore delle costruzioni e l'attestato di frequenza a specifici corsi di formazione. Il CSE è responsabile del coordinamento tra le imprese esecutrici in materia di sicurezza, della verifica dell'applicazione del PSC e del POS, e dell'adeguamento del PSC in relazione all'evoluzione dei lavori.

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza è un requisito inderogabile per l'accesso al cantiere. Il nuovo Codice richiama le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, prevedendo che la stazione appaltante verifichi, tramite il DL e il CSE, che tutti i lavoratori presenti in cantiere abbiano ricevuto la formazione adeguata ai rischi specifici delle lavorazioni da eseguire. La mancata formazione dei lavoratori può comportare la sospensione delle lavorazioni e l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.

Punti Chiave del Modulo

  • PSC obbligatorio e costi della sicurezza non soggetti a ribasso
  • Qualificazione SOA e sistema delle categorie
  • DURC e verifiche antimafia
  • Responsabile dei lavori e CSE
  • Verifica dell'idoneità tecnico-professionale

Hai domande su questo argomento?

L'AI di edilizia.live puo rispondere alle tue domande specifiche con citazioni normative.