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Partenariato pubblico-privato

Concessioni, project financing, locazione finanziaria, contratto di disponibilità e dialogo competitivo per il PPP.

1Definizione e tipologie di partenariato pubblico-privato

Il partenariato pubblico-privato (PPP) nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici è disciplinato dal Libro IV (articoli 174-208) e comprende tutte le forme di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato in cui le risorse del soggetto privato sono impiegate per la realizzazione, la trasformazione, la manutenzione e la gestione operativa di un'opera o di un servizio in cambio della sua disponibilità, del suo sfruttamento economico o di un corrispettivo. La caratteristica fondamentale del PPP è il trasferimento del rischio operativo dal soggetto pubblico al soggetto privato.

Il nuovo Codice individua diverse tipologie di PPP: la concessione di lavori, la concessione di servizi, il project financing, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e le altre forme contrattuali atipiche che presentano le caratteristiche del PPP. Per ciascuna tipologia, il Codice definisce le modalità di affidamento, i contenuti del contratto, le regole di gestione del rapporto e le cause di risoluzione, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.

La distinzione fondamentale tra appalto e concessione risiede nella modalità di remunerazione del contraente privato. Nell'appalto, il corrispettivo è interamente a carico della stazione appaltante e viene determinato in sede di gara. Nella concessione, il concessionario si remunera attraverso i proventi della gestione dell'opera o del servizio, assumendo il rischio operativo connesso alla domanda di mercato o alla disponibilità dell'infrastruttura. Il nuovo Codice chiarisce che il rischio operativo deve comportare un'effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato, escludendo le forme di garanzia pubblica che annullino il rischio.

L'articolo 175 stabilisce i principi generali del PPP, tra cui l'obbligo di programmazione e valutazione preliminare della fattibilità del ricorso al PPP, la corretta allocazione dei rischi, la bancabilità dell'operazione e l'equilibrio economico-finanziario. La stazione appaltante deve dimostrare, attraverso uno studio di fattibilità economico-finanziaria, che il ricorso al PPP genera un valore aggiunto rispetto all'appalto tradizionale (value for money) e che l'operazione è sostenibile sotto il profilo finanziario.

Il nuovo Codice introduce anche la figura del "promotore", ossia il soggetto privato che può proporre alla pubblica amministrazione la realizzazione di un'opera o la gestione di un servizio in regime di PPP. La proposta del promotore deve contenere il progetto di fattibilità, il piano economico-finanziario, la bozza di convenzione e le specifiche delle garanzie offerte. La stazione appaltante valuta la proposta e, se la ritiene di pubblico interesse, avvia la procedura di affidamento, riconoscendo al promotore il diritto di prelazione o il rimborso delle spese sostenute.

2Concessione di lavori e di servizi

La concessione di lavori è il contratto con il quale la stazione appaltante affida a un operatore economico la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori e la gestione funzionale ed economica dell'opera realizzata. Il concessionario si remunera attraverso il diritto di gestire l'opera e di trarne i relativi proventi, eventualmente integrati da un prezzo (contributo pubblico) quando i proventi della gestione non sono sufficienti a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. La durata della concessione è determinata in funzione del tempo necessario al concessionario per recuperare gli investimenti effettuati e remunerare il capitale impiegato.

La concessione di servizi, disciplinata dagli stessi principi della concessione di lavori, riguarda la gestione di servizi pubblici (trasporto, raccolta rifiuti, illuminazione pubblica, ristorazione collettiva) affidata a un operatore privato che si assume il rischio operativo. Il concessionario è responsabile dell'organizzazione del servizio, dell'impiego delle risorse umane e strumentali necessarie e del raggiungimento degli standard qualitativi definiti nel contratto di concessione. La stazione appaltante mantiene il potere di vigilanza e di controllo sulla qualità del servizio erogato.

L'affidamento delle concessioni segue le procedure previste dal Codice per i contratti sopra-soglia, con alcune specificità legate alla natura del rapporto concessorio. La durata della concessione, elemento cruciale del rapporto, deve essere determinata sulla base del piano economico-finanziario e non può essere superiore al periodo necessario per il recupero degli investimenti e la remunerazione del capitale, calcolato tenendo conto degli investimenti effettuati dal concessionario, inclusi quelli per il rinnovo e l'adeguamento dell'infrastruttura.

Il contratto di concessione deve disciplinare nel dettaglio le obbligazioni del concessionario (manutenzione ordinaria e straordinaria, standard qualitativi, obblighi informativi), i diritti della stazione appaltante (vigilanza, penali, sostituzione), le cause di revisione del piano economico-finanziario e le cause di risoluzione anticipata. La revisione del piano economico-finanziario è ammessa quando si verificano circostanze non prevedibili che alterino significativamente l'equilibrio dell'operazione, purché il rischio operativo rimanga in capo al concessionario.

Il nuovo Codice introduce la possibilità di subconcessione, ossia l'affidamento da parte del concessionario a terzi di una parte delle prestazioni oggetto della concessione, alle condizioni previste dall'articolo 185. La subconcessione è ammessa solo se prevista nei documenti di gara e nel contratto di concessione, e il concessionario rimane responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'intera prestazione. Il subconcessionario deve possedere i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la tipologia di prestazione affidata.

La fase di gestione della concessione richiede un monitoraggio costante da parte della stazione appaltante, che verifica il rispetto degli standard qualitativi, l'adeguatezza delle tariffe applicate agli utenti (quando la remunerazione avviene attraverso tariffe), la corretta manutenzione dell'infrastruttura e la solidità economico-finanziaria del concessionario. Il nuovo Codice prevede meccanismi di premialità per le gestioni virtuose e penali per le gestioni inefficienti, con la possibilità di risoluzione anticipata nei casi più gravi.

3Project financing (Art. 193)

Il project financing (finanza di progetto) è una delle forme più diffuse di PPP, nella quale il finanziamento dell'opera è garantito principalmente dai flussi di cassa generati dalla gestione dell'opera stessa, piuttosto che dal patrimonio del promotore. L'articolo 193 del nuovo Codice disciplina le due modalità di attivazione del project financing: su iniziativa della stazione appaltante (che inserisce l'opera nella programmazione e avvia la procedura di affidamento) e su iniziativa del promotore privato (che propone la realizzazione di un'opera non presente nella programmazione pubblica).

Nel project financing su iniziativa pubblica, la stazione appaltante pone a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica e il piano economico-finanziario, indicando il contributo pubblico eventualmente previsto e le condizioni di gestione dell'opera. I candidati presentano offerte che comprendono il progetto migliorativo, il piano economico-finanziario aggiornato e le condizioni di gestione proposte. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'OEPV, tenendo conto sia della qualità tecnica della proposta sia della sostenibilità economico-finanziaria.

Nel project financing su iniziativa privata, il promotore presenta alla stazione appaltante una proposta contenente il progetto di fattibilità, il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, la bozza di convenzione, le specifiche tecniche dell'opera e le garanzie offerte. La stazione appaltante valuta la proposta e, se la ritiene di pubblico interesse, la inserisce nella programmazione e avvia la procedura di affidamento. Al promotore è riconosciuto il diritto di prelazione: se non risulta aggiudicatario, può adeguare la propria offerta a quella dell'aggiudicatario entro quindici giorni dalla comunicazione.

La bancabilità del progetto è un requisito essenziale per il successo del project financing. Il piano economico-finanziario deve dimostrare che i flussi di cassa generati dalla gestione dell'opera sono sufficienti a coprire i costi di investimento, i costi di gestione, il servizio del debito e la remunerazione del capitale proprio dell'investitore. Gli istituti di credito che finanziano l'operazione valutano la bancabilità sulla base di indicatori finanziari quali il DSCR (Debt Service Coverage Ratio), il LLCR (Loan Life Coverage Ratio) e il TIR (Tasso Interno di Rendimento).

Il nuovo Codice prevede specifiche tutele per i finanziatori dell'operazione di project financing, tra cui il diritto di subentrare al concessionario in caso di inadempimento e il diritto di designare un nuovo concessionario. Queste tutele, note come "step-in rights", sono essenziali per rendere finanziabile l'operazione e devono essere disciplinate nel contratto di concessione e negli accordi di finanziamento. La stazione appaltante non può opporsi al subentro del finanziatore o del soggetto da questi designato, purché il subentrante possieda i requisiti previsti dal Codice.

Il project financing trova applicazione in numerosi settori: infrastrutture di trasporto (autostrade, parcheggi, aeroporti), infrastrutture sportive e culturali (stadi, centri congressi, musei), servizi a rete (illuminazione pubblica, teleriscaldamento), edilizia sanitaria e scolastica. La scelta del project financing rispetto all'appalto tradizionale deve essere giustificata da un'analisi comparativa che dimostri il vantaggio in termini di valore per la pubblica amministrazione, tenendo conto dei rischi trasferiti al privato e dei costi complessivi dell'operazione nel suo ciclo di vita.

4Locazione finanziaria e contratto di disponibilità

La locazione finanziaria di opere pubbliche (Art. 196) è una forma di PPP nella quale un soggetto finanziario (società di leasing) realizza un'opera pubblica su indicazione della stazione appaltante e la concede in locazione finanziaria alla stessa stazione appaltante, che ne acquisisce la disponibilità immediata pagando un canone periodico. Al termine del periodo contrattuale, la stazione appaltante può esercitare l'opzione di riscatto, acquisendo la proprietà dell'opera al pagamento di un prezzo residuo. Questa modalità consente alla stazione appaltante di realizzare opere pubbliche senza disporre immediatamente delle risorse finanziarie necessarie.

Il contratto di disponibilità (Art. 195) è una forma di PPP nella quale un soggetto privato si obbliga a realizzare un'opera e a renderla disponibile alla stazione appaltante per un determinato periodo, in cambio di un canone di disponibilità. A differenza della concessione, il rischio operativo legato alla gestione dell'opera non è trasferito al privato, che si assume invece il rischio di costruzione e il rischio di disponibilità (l'opera deve essere mantenuta in condizioni di piena funzionalità per tutta la durata del contratto). Il canone è decurtato in caso di indisponibilità dell'opera.

La scelta tra le diverse forme di PPP dipende dalle caratteristiche dell'opera, dalla domanda di mercato, dalla capacità finanziaria della stazione appaltante e dalla propensione al rischio delle parti. La concessione è indicata quando l'opera genera ricavi sufficienti a remunerare l'investimento privato; il project financing quando è necessario un finanziamento strutturato con garanzia sui flussi di cassa; la locazione finanziaria quando la stazione appaltante desidera dilazionare il costo dell'investimento; il contratto di disponibilità quando la stazione appaltante vuole trasferire il rischio di costruzione e manutenzione senza trasferire il rischio di domanda.

L'equilibrio economico-finanziario è il principio cardine di ogni operazione di PPP. Il piano economico-finanziario deve dimostrare la sostenibilità dell'operazione nel lungo periodo, tenendo conto delle variabili macroeconomiche (inflazione, tassi di interesse, variazioni della domanda), dei costi di gestione e manutenzione, degli obblighi fiscali e degli eventuali contributi pubblici. Il nuovo Codice prevede meccanismi di revisione dell'equilibrio economico-finanziario in caso di circostanze straordinarie e imprevedibili che alterino significativamente le condizioni originarie del contratto.

Il dialogo competitivo è la procedura di affidamento più frequentemente utilizzata per le operazioni di PPP complesse, in quanto consente alla stazione appaltante di definire, in collaborazione con i candidati, la soluzione progettuale e contrattuale più idonea a soddisfare le proprie esigenze. Il dialogo si sviluppa in più fasi, durante le quali i candidati presentano proposte che vengono discusse e affinate con la stazione appaltante, fino alla definizione della soluzione finale sulla base della quale vengono presentate le offerte definitive.

La gestione dei contratti di PPP nel lungo periodo richiede competenze specifiche da parte della stazione appaltante, che deve monitorare l'esecuzione del contratto, verificare il rispetto degli standard qualitativi, gestire le eventuali richieste di revisione dell'equilibrio economico-finanziario e intervenire in caso di inadempimento del partner privato. Il nuovo Codice prevede che le stazioni appaltanti che intendono ricorrere al PPP debbano possedere una qualificazione specifica, attestata dalla capacità di strutturare, gestire e monitorare operazioni di partenariato.

Punti Chiave del Modulo

  • Definizione e tipologie di PPP nel nuovo Codice
  • Concessione di lavori e di servizi
  • Project financing (Art. 193) e proposta del promotore
  • Locazione finanziaria (Art. 196) e contratto di disponibilità
  • Equilibrio economico-finanziario e allocazione dei rischi

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