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Livelli di progettazione

I due livelli progettuali nel nuovo Codice: PFTE e progetto esecutivo, BIM obbligatorio, elaborati tecnici e quadro economico.

1Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) rappresenta il primo livello di progettazione nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Disciplinato dall'articolo 41 e dall'Allegato I.7, il PFTE assorbe e supera sia il vecchio progetto di fattibilità sia il progetto definitivo previsti dal D.Lgs. 50/2016, configurandosi come un documento progettuale completo e immediatamente appaltabile per determinate tipologie di intervento. Questa scelta risponde all'esigenza di ridurre i tempi del ciclo di progettazione e di responsabilizzare maggiormente il progettista nella definizione delle scelte progettuali fin dalla prima fase.

Il PFTE deve individuare la soluzione progettuale che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire. A tal fine, il documento deve contenere l'analisi delle alternative progettuali, la verifica della fattibilità ambientale, paesaggistica, archeologica e urbanistica dell'intervento, nonché la stima dei costi e dei tempi di realizzazione. La relazione illustrativa deve dare conto delle ragioni della scelta della soluzione progettuale prescelta rispetto alle alternative considerate.

Sotto il profilo tecnico, il PFTE deve raggiungere un livello di definizione tale da consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori. Ciò implica la necessità di elaborare disegni e planimetrie in scala adeguata, relazioni specialistiche (strutturale, impiantistica, geologica, geotecnica), il computo metrico estimativo, il capitolato speciale d'appalto e il cronoprogramma dei lavori. Il livello di dettaglio deve essere sufficiente a identificare con precisione le opere da realizzare, i materiali da impiegare e le modalità esecutive.

L'Allegato I.7 specifica i contenuti minimi del PFTE, distinguendo tra opere di nuova costruzione, interventi sul patrimonio esistente e opere infrastrutturali. Per ciascuna tipologia, sono indicati gli elaborati obbligatori e gli eventuali elaborati aggiuntivi richiesti in funzione della complessità dell'intervento. La stazione appaltante può integrare questi contenuti con specifiche ulteriori, ma non può ridurli al di sotto dei minimi normativi.

Un aspetto cruciale del PFTE riguarda l'integrazione con le procedure autorizzative. Il nuovo Codice prevede che il PFTE sia posto a base della conferenza di servizi preliminare (Art. 38), finalizzata all'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera. Questa integrazione tra fase progettuale e fase autorizzativa mira a ridurre i tempi complessivi del procedimento, evitando che le criticità autorizzative emergano solo in fase di progettazione esecutiva.

Il PFTE assume particolare rilevanza nelle procedure di partenariato pubblico-privato, dove costituisce la base per la valutazione della proposta del promotore. In questi casi, il livello di dettaglio del PFTE deve essere tale da consentire una valutazione attendibile della sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione e una corretta allocazione dei rischi tra parte pubblica e parte privata.

2Progetto esecutivo e abolizione del progetto definitivo

Il progetto esecutivo rappresenta il secondo e ultimo livello di progettazione previsto dal nuovo Codice per i lavori pubblici. Disciplinato dall'articolo 42 e dall'Allegato I.7, il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Rispetto al vecchio ordinamento, il progetto esecutivo assorbe anche le funzioni del progetto definitivo, risultando in un documento più completo ma anche più impegnativo sotto il profilo redazionale.

L'abolizione del progetto definitivo per i lavori rappresenta una delle innovazioni più significative del nuovo Codice. Nel sistema previgente, il progetto definitivo svolgeva una funzione intermedia tra la fattibilità e l'esecuzione, consentendo l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie. Nel nuovo sistema, queste funzioni sono assorbite dal PFTE (per la fase autorizzativa) e dal progetto esecutivo (per la definizione di dettaglio), eliminando un passaggio che allungava significativamente i tempi di progettazione senza aggiungere un reale valore qualitativo.

Gli elaborati del progetto esecutivo comprendono la relazione generale, le relazioni specialistiche, gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti, i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, il piano di manutenzione dell'opera, il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), il computo metrico estimativo definitivo, il quadro economico aggiornato, il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto. Ciascun elaborato deve essere redatto con un livello di dettaglio sufficiente a consentire l'esecuzione dei lavori senza necessità di ulteriori approfondimenti progettuali.

Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo deve essere redatto applicando i prezzari regionali vigenti, integrati, ove necessario, con analisi dei prezzi per le voci non comprese nei prezzari. L'articolo 41, comma 13, stabilisce che i prezzari devono essere aggiornati annualmente dalle Regioni sulla base delle rilevazioni dei costi effettuate dall'ISTAT e dalle Camere di Commercio. In caso di mancato aggiornamento, la stazione appaltante procede all'adeguamento dei prezzi utilizzando le variazioni accertate dall'ISTAT.

Il capitolato speciale d'appalto, parte integrante del progetto esecutivo, contiene la descrizione delle lavorazioni, le modalità di esecuzione, le specifiche tecniche dei materiali, le norme di misurazione e le condizioni particolari del contratto. La redazione del capitolato richiede particolare attenzione alla definizione dei criteri di accettazione dei materiali e delle lavorazioni, che costituiscono il riferimento per le verifiche in corso d'opera da parte del Direttore dei Lavori.

La verifica della progettazione, disciplinata dall'articolo 42, comma 2, è obbligatoria per il progetto esecutivo e deve essere effettuata prima dell'approvazione del progetto e dell'avvio della procedura di affidamento. La verifica è finalizzata ad accertare la completezza della progettazione, la coerenza e la compatibilità degli elaborati, l'adeguatezza dei prezzi unitari e la rispondenza del quadro economico ai parametri di riferimento. Per le opere di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere affidata a organismi di ispezione accreditati.

3BIM obbligatorio nel nuovo Codice

Il Building Information Modeling (BIM) assume nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici un ruolo centrale nella progettazione delle opere pubbliche. L'articolo 43 stabilisce l'obbligatorietà dell'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con una progressione temporale che tiene conto della complessità dell'intervento e delle capacità organizzative delle amministrazioni. Dal 1° gennaio 2025, l'obbligo si applica a tutte le opere di importo superiore a 1 milione di euro.

Il BIM non è semplicemente un software di modellazione tridimensionale, ma un processo integrato di gestione delle informazioni che accompagna l'opera dalla fase di progettazione alla costruzione, fino alla manutenzione e alla dismissione. Nel contesto degli appalti pubblici, il BIM consente di migliorare la qualità della progettazione attraverso il clash detection (individuazione dei conflitti tra i diversi sistemi dell'edificio), la simulazione delle fasi costruttive (4D), la stima dei costi (5D) e la gestione della manutenzione (6D/7D).

L'Allegato I.9 definisce i requisiti informativi che le stazioni appaltanti devono specificare nei documenti di gara, inclusi il capitolato informativo, il piano di gestione informativa e l'ambiente di condivisione dei dati (ACDat/CDE). Il capitolato informativo deve indicare le specifiche tecniche dei modelli BIM, i livelli di sviluppo richiesti per ciascuna fase progettuale, i formati di scambio dati (preferibilmente IFC, formato aperto) e le modalità di verifica della qualità informativa.

La transizione al BIM comporta per le stazioni appaltanti significativi investimenti in termini di formazione del personale, acquisizione di software e hardware, e riorganizzazione dei processi interni. Il nuovo Codice prevede che la qualificazione delle stazioni appaltanti tenga conto della capacità di gestire procedure BIM, incentivando l'adozione di questi strumenti anche attraverso punteggi premiali nella valutazione delle offerte che prevedono l'utilizzo di metodologie BIM superiori ai requisiti minimi.

Per i professionisti che partecipano alle gare di progettazione, l'obbligo BIM si traduce nella necessità di disporre di competenze certificate e di strumenti adeguati. Il nuovo Codice riconosce le certificazioni BIM rilasciate da organismi accreditati come requisito di capacità tecnica per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Le figure professionali BIM riconosciute includono il BIM Manager, il BIM Coordinator e il BIM Specialist, con ruoli e competenze definiti dalla norma UNI 11337.

L'adozione del BIM negli appalti pubblici produce benefici anche in fase di esecuzione del contratto. Il modello BIM as-built, aggiornato durante la costruzione con i dati effettivi di realizzazione, costituisce il patrimonio informativo dell'opera che viene consegnato alla stazione appaltante al termine dei lavori. Questo modello diventa lo strumento di riferimento per la gestione e la manutenzione dell'opera nel suo ciclo di vita, contribuendo a ridurre i costi di gestione e a migliorare l'efficienza degli interventi manutentivi.

4Quadro economico e aspetti estimativi

Il quadro economico dell'opera rappresenta il documento di sintesi che riassume tutte le componenti di costo dell'intervento, dalla progettazione all'esecuzione, incluse le spese tecniche, gli oneri per la sicurezza, le somme a disposizione dell'amministrazione e gli imprevisti. Disciplinato dall'Allegato I.7, il quadro economico deve essere redatto in conformità a uno schema standardizzato che consente la confrontabilità tra interventi diversi e il monitoraggio della spesa pubblica.

Le voci che compongono il quadro economico si articolano in due categorie principali: le somme destinate ai lavori (importo dei lavori a base di gara e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e le somme a disposizione della stazione appaltante (spese tecniche, IVA, imprevisti, acquisizione aree, allacciamenti, spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicità, accantonamenti per accordi bonari). La corretta stima di ciascuna voce è essenziale per garantire la copertura finanziaria dell'intervento e prevenire varianti in corso d'opera dovute a insufficiente stanziamento.

La stima dei costi di costruzione si basa sull'applicazione dei prezzari regionali, che contengono i prezzi unitari delle lavorazioni e dei materiali aggiornati annualmente. Il computo metrico estimativo, redatto per categorie omogenee di lavorazione, deve riportare per ciascuna voce la descrizione della lavorazione, l'unità di misura, la quantità, il prezzo unitario e l'importo. Le quantità devono derivare dalla misurazione degli elaborati grafici del progetto, garantendo la tracciabilità del calcolo.

Le spese tecniche comprendono i compensi per la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo e le eventuali attività specialistiche (indagini geognostiche, rilievi, studi di impatto ambientale). Il calcolo dei compensi professionali fa riferimento al decreto ministeriale sui corrispettivi per le prestazioni professionali in materia di lavori pubblici, che definisce parametri base e coefficienti correttivi in funzione della complessità dell'intervento.

Gli imprevisti, generalmente quantificati in una percentuale dell'importo dei lavori (variabile dal 5% al 15% in funzione della tipologia e della complessità dell'intervento), costituiscono un accantonamento prudenziale destinato a coprire eventuali variazioni di costo non prevedibili in fase di progettazione. Il nuovo Codice pone particolare attenzione alla corretta quantificazione degli imprevisti, che nel vecchio ordinamento erano spesso sottostimati, generando la necessità di varianti in corso d'opera e il conseguente allungamento dei tempi di realizzazione.

Punti Chiave del Modulo

  • Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)
  • Progetto esecutivo e abolizione del progetto definitivo
  • BIM obbligatorio: soglie e tempistiche
  • Elaborati tecnici: relazione, computo metrico, capitolato
  • Quadro economico e verifica della progettazione

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