Modulo 4 di 7
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Esecuzione del contratto

Direzione lavori, programma lavori, varianti, contabilità, subappalto e risoluzione del contratto.

1Il Direttore dei Lavori e l'ufficio di direzione lavori

Il Direttore dei Lavori (DL) è la figura centrale nella fase di esecuzione del contratto di appalto pubblico. Nominato dalla stazione appaltante, il DL è responsabile della direzione e del controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'opera, verificando che i lavori siano realizzati a regola d'arte, in conformità al progetto esecutivo e alle prescrizioni contrattuali. L'articolo 114 del nuovo Codice e l'Allegato II.14 disciplinano nel dettaglio le funzioni, le responsabilità e l'organizzazione dell'ufficio di direzione lavori.

L'ufficio di direzione lavori è composto, oltre che dal Direttore dei Lavori, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo e di ispettore di cantiere. La composizione dell'ufficio è proporzionata alla complessità e all'importo dell'intervento. Il direttore operativo collabora con il DL nella verifica della corretta esecuzione dei lavori e nella gestione della contabilità, mentre l'ispettore di cantiere è responsabile della sorveglianza quotidiana dei lavori e della verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e delle norme di sicurezza.

Tra le funzioni principali del DL vi è la tenuta della contabilità dei lavori, che comprende la redazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, del registro di contabilità, degli stati di avanzamento lavori (SAL) e dei certificati di pagamento. Il DL è inoltre responsabile della verifica della qualità dei materiali e delle lavorazioni, attraverso prove e controlli previsti dal capitolato speciale d'appalto e dalle norme tecniche vigenti. In caso di difformità, il DL ordina la demolizione e la ricostruzione delle opere non conformi.

Il nuovo Codice rafforza il ruolo del DL nella gestione delle varianti in corso d'opera, richiedendo che ogni variazione rispetto al progetto esecutivo sia tempestivamente rilevata e valutata. Il DL deve verificare che le varianti rientrino nei limiti normativi e contrattuali, redigendo apposita relazione tecnica che motivi la necessità della variazione e ne quantifichi l'impatto economico e temporale. La mancata tempestiva segnalazione delle varianti può configurare responsabilità del DL nei confronti della stazione appaltante.

Il DL svolge anche funzioni di coordinamento tra la stazione appaltante, l'impresa esecutrice e gli eventuali subappaltatori, garantendo il flusso informativo necessario per il corretto svolgimento dei lavori. In particolare, il DL verifica il rispetto del programma lavori, segnalando alla stazione appaltante eventuali ritardi e proponendo le misure correttive necessarie, inclusa l'applicazione delle penali contrattuali. Il rapporto tra il DL e il RUP è disciplinato in modo da garantire la distinzione tra le funzioni di controllo tecnico e le funzioni di gestione amministrativa del contratto.

Il collaudo tecnico-amministrativo, disciplinato dagli articoli 116 e 117 del Codice, rappresenta la fase conclusiva dell'esecuzione del contratto. Il collaudatore, nominato dalla stazione appaltante tra soggetti di elevata competenza tecnica, verifica la corretta esecuzione dell'opera e la conformità al progetto esecutivo, accertando la funzionalità dell'opera e l'assenza di vizi e difetti. Per le opere di importo inferiore a 1 milione di euro, il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal DL.

2Programma lavori, varianti e riserve

Il programma lavori, o cronoprogramma esecutivo, è il documento che definisce la sequenza temporale delle attività di costruzione, i tempi parziali e il tempo totale di esecuzione dell'opera. Redatto dall'appaltatore in conformità al cronoprogramma contrattuale e approvato dal DL, il programma lavori costituisce il riferimento per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e per la verifica del rispetto dei termini contrattuali. Le modifiche al programma lavori devono essere concordate con la stazione appaltante e possono comportare la rideterminazione delle penali in caso di ritardo.

Le varianti in corso d'opera rappresentano uno degli aspetti più delicati dell'esecuzione del contratto di appalto pubblico. L'articolo 120 del nuovo Codice disciplina le condizioni e i limiti entro i quali è ammessa la modifica del contratto in fase di esecuzione. Le varianti possono derivare da circostanze imprevedibili, da errori od omissioni della progettazione, dalla necessità di adeguamento a nuove disposizioni normative o dalla volontà della stazione appaltante di introdurre miglioramenti all'opera. In ogni caso, le varianti non devono alterare la natura generale del contratto.

Il nuovo Codice introduce limiti quantitativi alle varianti, stabilendo che le modifiche contrattuali che comportano un aumento dell'importo originario non possono superare, complessivamente, il 50% del valore del contratto iniziale. Le varianti che superano il quinto d'obbligo (20% dell'importo contrattuale) danno diritto all'appaltatore di richiedere la risoluzione del contratto. Queste disposizioni mirano a prevenire l'uso distorto delle varianti come strumento per eludere le procedure di gara e per alterare l'equilibrio economico del contratto.

Le riserve costituiscono lo strumento attraverso il quale l'appaltatore formula le proprie pretese economiche nei confronti della stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori. Le riserve devono essere iscritte nei documenti contabili (registro di contabilità) tempestivamente e devono essere accompagnate da una quantificazione dettagliata delle pretese. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di iscrizione delle riserve comporta la decadenza del diritto dell'appaltatore a far valere le proprie pretese.

Il nuovo Codice introduce il collegio consultivo tecnico (Art. 215), un organismo composto da tre membri con funzioni di assistenza e consulenza nella risoluzione delle controversie che insorgono durante l'esecuzione del contratto. Il collegio può formulare proposte di accordo bonario, esprimere pareri tecnici e adottare determinazioni vincolanti per le parti su questioni specifiche. Questo strumento mira a prevenire l'escalation delle controversie e a favorire la prosecuzione dei lavori anche in presenza di contenziosi.

La sospensione dei lavori, disciplinata dall'articolo 121, è ammessa per ragioni di pubblico interesse, per cause di forza maggiore o per ragioni tecniche non prevedibili. La sospensione deve essere disposta con ordine del DL e deve indicare le ragioni e la durata presumibile. Durante la sospensione, non maturano penali per ritardo. Se la sospensione supera i termini previsti o non è giustificata, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

3Contabilità dei lavori: SAL e pagamenti

La contabilità dei lavori costituisce il sistema di registrazione e documentazione dell'avanzamento fisico ed economico dell'opera, dalla consegna dei lavori al collaudo. Gli strumenti contabili previsti dal nuovo Codice includono il giornale dei lavori (che registra quotidianamente le attività svolte, le condizioni meteorologiche, le maestranze e i mezzi impiegati), il libretto delle misure (che riporta le misurazioni delle lavorazioni eseguite), il registro di contabilità (che contabilizza le lavorazioni sulla base delle misurazioni) e gli stati di avanzamento lavori (SAL).

Lo stato di avanzamento lavori (SAL) è il documento che attesta l'importo dei lavori eseguiti dall'appaltatore alla data della sua redazione. Il SAL viene redatto dal DL con cadenza periodica, secondo quanto previsto dal contratto (generalmente ogni 30 o 60 giorni o al raggiungimento di una determinata percentuale dell'importo contrattuale). Sulla base del SAL, il RUP emette il certificato di pagamento, che costituisce il titolo per il pagamento dell'acconto all'appaltatore. I termini di pagamento sono di 30 giorni dalla data di emissione del certificato.

Il certificato di pagamento deve indicare l'importo dei lavori eseguiti, le eventuali detrazioni per difetti o inadempienze, le ritenute di garanzia (pari allo 0,50% dell'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali fino al collaudo) e le eventuali penali applicate. L'importo netto da corrispondere all'appaltatore è determinato sottraendo dall'importo lordo dei lavori eseguiti le ritenute, le penali e gli eventuali importi già corrisposti con i precedenti certificati di pagamento.

La revisione dei prezzi, disciplinata dall'articolo 60, rappresenta un meccanismo di adeguamento del corrispettivo contrattuale alle variazioni dei costi dei materiali e delle lavorazioni intervenute durante l'esecuzione del contratto. Il nuovo Codice prevede che la revisione operi quando la variazione dei prezzi, rilevata dall'ISTAT, superi il 5% rispetto al prezzo originario. La revisione si applica all'80% della variazione eccedente il 5%, ripartendo equamente il rischio tra stazione appaltante e appaltatore.

Lo stato finale dei lavori è redatto dal DL entro sessanta giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori e contiene la contabilizzazione definitiva di tutte le lavorazioni eseguite, comprensive delle eventuali varianti, delle lavorazioni in economia e degli oneri accessori. Lo stato finale è sottoposto all'appaltatore per l'accettazione e, in caso di mancata accettazione, l'appaltatore può formulare riserve entro i termini previsti. Lo stato finale costituisce la base per il conto finale, redatto dal RUP, e per le operazioni di collaudo.

Il pagamento a saldo, corrispondente alla differenza tra l'importo contrattuale definitivo e gli acconti già corrisposti, è disposto dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e della certificazione antimafia dell'appaltatore. Lo svincolo delle ritenute di garanzia avviene contestualmente al pagamento a saldo, salvo che il collaudatore non abbia formulato riserve sulla corretta esecuzione dell'opera.

4Subappalto e modifiche contrattuali (Art. 119)

Il subappalto nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici è disciplinato dall'articolo 119, che recepisce l'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e nazionale superando i limiti quantitativi previsti dal vecchio Codice. Il D.Lgs. 36/2023 non prevede un limite percentuale massimo al subappalto, consentendo teoricamente la subappaltabilità dell'intera prestazione, purché l'appaltatore mantenga la responsabilità complessiva dell'esecuzione del contratto e siano rispettate le condizioni di trasparenza e controllo previste dalla legge.

L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto deve indicare in sede di gara le parti del contratto che intende subappaltare e, successivamente, comunicare alla stazione appaltante il nome del subappaltatore, l'oggetto e l'importo del subappalto. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale da parte del subappaltatore e può vietare il subappalto qualora il subappaltatore non soddisfi i requisiti richiesti. Il divieto di subappalto deve essere motivato e può essere impugnato dall'appaltatore.

Il nuovo Codice introduce l'obbligo per la stazione appaltante di pagare direttamente i subappaltatori nei casi previsti dall'articolo 119, comma 12, ovvero quando il subappaltatore ne faccia richiesta e la stazione appaltante disponga delle informazioni necessarie per procedere al pagamento diretto. Questa disposizione mira a tutelare i subappaltatori, spesso piccole e medie imprese, dal rischio di insolvenza dell'appaltatore principale e a garantire la continuità delle lavorazioni.

Il subappalto cosiddetto "a cascata" (subappalto del subappalto) è ammesso dal nuovo Codice entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 119, comma 17. Il subappaltatore che intende a sua volta subappaltare parte delle prestazioni deve ottenere l'autorizzazione della stazione appaltante, previa verifica dei requisiti del sub-subappaltatore. Questa apertura, conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, è bilanciata da obblighi di trasparenza e dalla responsabilità solidale lungo tutta la catena dei subappalti.

Le modifiche contrattuali non qualificabili come varianti sono disciplinate dall'articolo 120, che prevede diverse ipotesi di modifica ammissibile senza necessità di una nuova procedura di affidamento. Tra queste, le modifiche previste da clausole di revisione chiare e precise contenute nei documenti di gara, le modifiche derivanti da lavori, servizi o forniture supplementari necessari e non prevedibili, e le modifiche di importo non superiore al 15% del valore del contratto per i lavori (10% per servizi e forniture) e comunque al di sotto delle soglie comunitarie.

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 122, che individua le cause di risoluzione di diritto (gravi inadempimenti, ritardi superiori ai limiti contrattuali, perdita dei requisiti), le cause di risoluzione per impossibilità sopravvenuta e le cause di recesso unilaterale della stazione appaltante. In caso di risoluzione, la stazione appaltante procede all'interpello degli operatori economici che hanno partecipato alla gara originaria, secondo l'ordine della graduatoria, per il completamento dei lavori. Il subentro è subordinato alla verifica dei requisiti e alla disponibilità dell'operatore economico interpellato.

5Penali, ritardi e gestione dei tempi

Le penali per ritardo nell'esecuzione dei lavori sono disciplinate dal contratto di appalto e devono essere indicate nei documenti di gara. L'articolo 126 del nuovo Codice stabilisce che le penali per ritardo non possono essere complessivamente superiori al 10% dell'importo del contratto e sono calcolate in misura giornaliera, generalmente compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle penali è disposta dal RUP, su segnalazione del DL, previa contestazione all'appaltatore e valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte.

La gestione dei tempi di esecuzione del contratto richiede un monitoraggio costante dell'avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma contrattuale. Il DL è tenuto a redigere periodiche relazioni sullo stato di avanzamento, segnalando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni e proponendo le misure correttive necessarie. In caso di ritardi imputabili all'appaltatore, il DL diffida formalmente l'impresa a rientrare nei tempi contrattuali, assegnando un termine perentorio per il recupero dei ritardi.

Le proroghe dei termini contrattuali possono essere concesse dalla stazione appaltante in presenza di circostanze non imputabili all'appaltatore, quali condizioni meteorologiche eccezionali, ritardi nell'approvazione di varianti, sospensioni disposte dalla stazione appaltante o cause di forza maggiore. La richiesta di proroga deve essere formulata dall'appaltatore prima della scadenza del termine contrattuale e deve essere corredata dalla documentazione comprovante le circostanze addotte.

L'ultimazione dei lavori è certificata dal DL mediante apposito verbale, che attesta la data di completamento delle lavorazioni e lo stato dell'opera. Dalla data di ultimazione decorrono i termini per il collaudo (generalmente sei mesi, prorogabili in casi di particolare complessità) e per la garanzia per difetti di costruzione. Durante il periodo tra l'ultimazione e il collaudo, l'appaltatore è tenuto alla custodia e alla manutenzione dell'opera, salvo diversa disposizione contrattuale.

Il sistema delle penali e dei premi costituisce un meccanismo incentivante per il rispetto dei tempi di esecuzione. Il nuovo Codice consente alle stazioni appaltanti di prevedere nei documenti di gara premialità per la consegna anticipata dell'opera, bilanciando il sistema sanzionatorio delle penali con un approccio premiale che incentiva l'efficienza esecutiva. Questo meccanismo è particolarmente rilevante per gli interventi finanziati con fondi PNRR, dove il rispetto delle milestone temporali è condizione per l'erogazione dei finanziamenti europei.

Punti Chiave del Modulo

  • Direttore dei Lavori e ufficio di direzione lavori
  • Programma lavori e cronoprogramma
  • Varianti in corso d'opera e limiti normativi
  • Contabilità: SAL, certificati di pagamento, stato finale
  • Subappalto (Art. 119) e modifica dei contratti

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