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Definizioni e livelli di accessibilità

Accessibilità, visitabilità e adattabilità secondo il DM 236/1989. Concetto di barriera architettonica, Universal Design e progettazione inclusiva.

1Accessibilità, visitabilità e adattabilità

Il DM 236/1989 definisce tre livelli di qualità dello spazio costruito in relazione alla fruibilità da parte delle persone con disabilità: accessibilità, visitabilità e adattabilità. Questa tripartizione costituisce l'ossatura concettuale dell'intera normativa italiana in materia di barriere architettoniche e determina gli obblighi progettuali in funzione della tipologia edilizia, della destinazione d'uso e del carattere pubblico o privato dell'immobile. La comprensione precisa di questi concetti è essenziale per il corretto adempimento degli obblighi normativi.

L'accessibilità rappresenta il livello più elevato di qualità ed esprime la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. L'accessibilità è richiesta per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio, per le parti comuni, per almeno una unità immobiliare per ogni tipo di tipologia presente nell'edificio, e per gli edifici e spazi pubblici o aperti al pubblico.

La visitabilità rappresenta un livello intermedio di fruibilità dello spazio e garantisce alla persona con disabilità la possibilità di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per gli edifici residenziali, la visitabilità richiede che siano accessibili il soggiorno o la zona pranzo, un servizio igienico e i relativi percorsi di collegamento. Questo livello è obbligatorio per tutte le unità immobiliari di nuova costruzione che non siano tenute all'accessibilità completa.

L'adattabilità indica il livello più basso di qualità e rappresenta la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, intervenendo senza opere che interessino la struttura portante dell'edificio. Un alloggio adattabile è progettato in modo tale che, al momento del bisogno, sia possibile rendere accessibili tutti gli ambienti con interventi che non richiedano opere murarie pesanti. Questo concetto impone al progettista di prevedere fin dall'inizio predisposizioni impiantistiche e dimensionali che consentano future modifiche.

La distribuzione degli obblighi tra i tre livelli segue criteri razionali: negli edifici residenziali privati, tutte le unità devono essere almeno adattabili, le parti comuni devono essere accessibili, e ogni unità deve essere visitabile. Negli edifici pubblici e aperti al pubblico, l'accessibilità è il livello richiesto per tutti gli spazi. Negli edifici privati non residenziali aperti al pubblico, le parti aperte al pubblico devono essere accessibili. Questa graduazione consente di bilanciare le esigenze di accessibilità con la sostenibilità economica degli interventi.

La giurisprudenza ha progressivamente precisato l'ambito di applicazione dei tre livelli, stabilendo che l'obbligo di adattabilità non è un mero adempimento formale ma richiede che il progetto contenga specifiche indicazioni sulle modalità di futura trasformazione. La dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 77 del DPR 380/2001 deve attestare il rispetto del livello di accessibilità pertinente alla tipologia dell'intervento, e la sua assenza o falsità configura un illecito amministrativo sanzionato dalla normativa vigente.

2Il concetto di barriera architettonica

L'articolo 1 del DPR 503/1996 e l'articolo 2 della L. 13/1989 definiscono le barriere architettoniche attraverso una classificazione tripartita che ne amplia la portata ben oltre il semplice ostacolo fisico. La prima categoria comprende gli ostacoli fisici che costituiscono fonte di disagio per la mobilità di chiunque, in particolare di coloro che per qualsiasi causa hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Un gradino, una porta stretta, un passaggio angusto rientrano in questa definizione.

La seconda categoria include gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti degli edifici. Questa definizione estende il concetto di barriera oltre la mobilità, comprendendo ad esempio comandi posti ad altezze non raggiungibili, segnaletica non leggibile, sistemi di apertura delle porte non utilizzabili con una sola mano. La barriera è qui intesa come tutto ciò che ostacola l'interazione della persona con l'ambiente costruito.

La terza categoria riguarda la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque, in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti e i sordi. Questa definizione è particolarmente significativa perché riconosce che l'assenza di un elemento (una segnalazione, un contrasto cromatico, un segnale acustico) può costituire barriera tanto quanto la presenza di un ostacolo fisico. La progettazione accessibile deve quindi occuparsi non solo di rimuovere ostacoli ma anche di aggiungere informazioni ambientali.

La definizione normativa italiana di barriera architettonica si distingue per la sua ampiezza e per il suo approccio centrato sulla persona piuttosto che sulla tipologia di disabilità. Il riferimento a "chiunque" e a capacità "ridotta o impedita in forma permanente o temporanea" include non solo le persone con disabilità certificata ma anche anziani, donne in gravidanza, persone con passeggini, individui con infortuni temporanei, persone che trasportano carichi pesanti. Questa prospettiva anticipa concetti che saranno poi formalizzati dal movimento del Universal Design.

Sul piano pratico, la corretta identificazione delle barriere architettoniche richiede un'analisi sistematica dell'intero percorso dell'utente, dall'arrivo all'area di pertinenza dell'edificio fino alla fruizione di ogni singolo ambiente. Le barriere possono essere evidenti (una scala senza rampa alternativa) o subdole (un pavimento scivoloso, una maniglia non ergonomica, l'assenza di contrasto cromatico tra parete e porta). Il progettista deve sviluppare la capacità di osservare lo spazio dalla prospettiva delle diverse condizioni di fruizione, adottando un approccio empatico e analitico.

3Universal Design e Design for All

Il concetto di Universal Design è stato elaborato dall'architetto americano Ronald Mace presso il Center for Universal Design della North Carolina State University negli anni Novanta. I sette principi del Universal Design guidano la progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da tutte le persone nella misura più ampia possibile, senza necessità di adattamento o progettazione specializzata. Questi principi sono: uso equo, flessibilità d'uso, uso semplice e intuitivo, informazione percepibile, tolleranza dell'errore, basso sforzo fisico, dimensioni e spazio adeguati per l'avvicinamento e l'uso.

Il Design for All, sviluppatosi prevalentemente in ambito europeo attraverso la rete EIDD (European Institute for Design and Disability), condivide la filosofia del Universal Design ma pone maggiore enfasi sulla dimensione sociale e partecipativa della progettazione. Il Design for All promuove la progettazione che tiene conto della diversità umana, dell'inclusione sociale e dell'uguaglianza, attraverso un processo in cui i futuri utenti sono coinvolti fin dalle prime fasi progettuali. La Dichiarazione di Stoccolma del 2004 ha formalizzato i principi del Design for All a livello europeo.

La progettazione inclusiva rappresenta l'evoluzione metodologica di questi approcci e si caratterizza per l'integrazione sistematica delle esigenze di tutte le persone all'interno del processo progettuale ordinario, anziché come requisito aggiuntivo o specialistico. In questa prospettiva, l'accessibilità non è un vincolo normativo da soddisfare a posteriori ma un criterio di qualità che orienta le scelte progettuali fin dal concept iniziale. Il risultato è un ambiente che funziona meglio per tutti, non solo per le persone con disabilità.

L'adozione dei principi del Universal Design nella pratica progettuale italiana incontra ancora resistenze culturali e operative. Molti professionisti tendono a considerare l'accessibilità come un obbligo normativo da soddisfare con soluzioni minime piuttosto che come un'opportunità di miglioramento della qualità complessiva del progetto. Tuttavia, l'evoluzione demografica italiana, con una popolazione sempre più anziana, rende la progettazione inclusiva una necessità non solo etica ma anche economica e di mercato.

Sul piano normativo, il passaggio dall'approccio prescrittivo del DM 236/1989 a un approccio prestazionale basato sui principi del Universal Design è ancora in corso. La norma europea EN 17210:2021 adotta un approccio funzionale che si avvicina alla filosofia del Universal Design, definendo requisiti in termini di risultati da raggiungere piuttosto che di soluzioni tecniche da adottare. Il progettista italiano deve oggi integrare le prescrizioni dimensionali del DM 236/1989 con i principi più ampi della progettazione inclusiva, perseguendo soluzioni che superino il mero rispetto della norma.

L'applicazione pratica del Universal Design si traduce in scelte progettuali che migliorano la fruibilità degli spazi per tutti gli utenti: ingressi a raso che eliminano la necessità di rampe, maniglie a leva che si azionano con facilità, percorsi ampi e ben illuminati che facilitano l'orientamento, servizi igienici spaziosi e confortevoli. Queste soluzioni, quando integrate fin dall'inizio nel progetto, non comportano costi aggiuntivi significativi e aumentano il valore percepito dell'immobile, dimostrando che accessibilità e qualità architettonica non sono obiettivi contrapposti ma sinergici.

4L'approccio prestazionale alla progettazione

L'approccio prestazionale alla progettazione accessibile si distingue dall'approccio prescrittivo per il fatto di definire gli obiettivi da raggiungere piuttosto che le soluzioni tecniche da adottare. Mentre il DM 236/1989 prescrive parametri dimensionali specifici (larghezza porte 80 cm, pendenza rampe 8%, spazio di rotazione 150 cm), l'approccio prestazionale chiede al progettista di dimostrare che la soluzione adottata garantisce la fruibilità dello spazio da parte di tutti gli utenti, indipendentemente dalla specifica soluzione tecnica utilizzata.

Questo approccio è particolarmente rilevante negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dove i vincoli strutturali, dimensionali e storici possono rendere impossibile il rispetto letterale delle prescrizioni del DM 236/1989. L'articolo 7.2 dello stesso decreto prevede la possibilità di soluzioni alternative a quelle prescritte quando le dimensioni dell'immobile non consentano il pieno rispetto dei parametri stabiliti. In questi casi, il progettista deve documentare l'impossibilità tecnica e proporre la soluzione alternativa che meglio approssima il livello di accessibilità richiesto.

La norma UNI EN 17210:2021 rappresenta il riferimento più aggiornato per l'approccio prestazionale alla progettazione accessibile in Europa. La norma definisce requisiti funzionali per l'accessibilità dell'ambiente costruito senza prescrivere soluzioni tecniche specifiche, lasciando al progettista la libertà di individuare le soluzioni più appropriate per il contesto specifico. Ogni requisito è espresso in termini di risultato da garantire all'utente finale, con indicazioni sulle prestazioni minime da assicurare.

L'adozione dell'approccio prestazionale richiede al progettista una conoscenza approfondita delle esigenze degli utenti, delle diverse condizioni di disabilità e delle possibilità offerte dalla tecnologia. Non basta più applicare meccanicamente parametri dimensionali: occorre comprendere perché quei parametri sono stati definiti e quali funzioni devono garantire, per poter individuare soluzioni alternative che soddisfino le stesse esigenze. Questo richiede una formazione specifica e un aggiornamento continuo sulle migliori pratiche internazionali.

Il futuro della normativa italiana in materia di accessibilità si orienta verso una progressiva integrazione dell'approccio prescrittivo con quello prestazionale. Le prescrizioni dimensionali del DM 236/1989 continueranno a rappresentare il riferimento di base per le situazioni standard, mentre l'approccio prestazionale offrirà al progettista la flessibilità necessaria per affrontare situazioni complesse, interventi su edifici esistenti e soluzioni innovative. La capacità di padroneggiare entrambi gli approcci diventa una competenza professionale irrinunciabile per il progettista contemporaneo.

Punti Chiave del Modulo

  • Accessibilità: fruizione completa e autonoma degli spazi
  • Visitabilità: accesso a spazi di relazione e a un servizio igienico
  • Adattabilità: possibilità di trasformazione a costi contenuti
  • Barriera architettonica: ostacolo fisico, limitazione percorso, mancanza accorgimenti
  • Universal Design e Design for All
  • Progettazione inclusiva e approccio prestazionale

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