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Ponteggi e Opere Provvisionali

Normativa, progettazione e gestione di ponteggi metallici fissi, trabattelli, scale e piattaforme elevabili. PiMUS, verifiche periodiche e montaggio in sicurezza.

1Normativa di riferimento per i ponteggi

I ponteggi metallici fissi sono disciplinati dal Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (artt. 131-138) e devono essere conformi alle norme tecniche UNI EN 12810 (ponteggi di facciata) e UNI EN 12811 (requisiti prestazionali). Ogni ponteggio immesso sul mercato italiano deve essere munito di autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del Lavoro, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L'autorizzazione è specifica per ogni tipo di ponteggio e contiene gli schemi tipo, i carichi ammissibili e le istruzioni per il montaggio.

L'autorizzazione ministeriale ha validità decennale e può essere rinnovata su richiesta del fabbricante, previa verifica della conformità ai requisiti tecnici vigenti. Il libretto del ponteggio, che accompagna ogni fornitura, contiene la copia dell'autorizzazione ministeriale, le istruzioni per il montaggio, l'uso e lo smontaggio, gli schemi tipo e le tabelle dei carichi. Il libretto deve essere tenuto in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza per tutta la durata dell'utilizzo del ponteggio.

L'art. 131 stabilisce che i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli la cui configurazione non rientra negli schemi tipo dell'autorizzazione ministeriale devono essere eretti in base a un progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato iscritto al relativo albo professionale. Il progetto deve comprendere il calcolo di resistenza e stabilità, il disegno esecutivo e le istruzioni per il montaggio. Le deroghe agli schemi tipo più comuni riguardano l'altezza, la geometria irregolare dell'edificio e i carichi particolari.

Il datore di lavoro dell'impresa che monta, usa e smonta il ponteggio deve assicurare che il ponteggio sia montato conformemente al libretto o al progetto, che il PiMUS sia stato redatto e che il personale addetto sia stato formato e addestrato. L'art. 136 prevede che il montaggio e lo smontaggio siano eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto e da lavoratori che abbiano ricevuto una formazione specifica i cui contenuti sono definiti dall'Allegato XXI.

La formazione per gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi (Allegato XXI) ha una durata di 28 ore, di cui 14 di teoria e 14 di pratica. I contenuti teorici comprendono la normativa, i componenti del ponteggio, il PiMUS, le modalità di verifica e di manutenzione. La parte pratica prevede il montaggio e lo smontaggio di un ponteggio, l'applicazione delle misure di sicurezza e l'esecuzione delle verifiche. L'aggiornamento quadriennale ha una durata di 4 ore.

2Il PiMUS nel dettaglio

Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) è il documento operativo che accompagna ogni ponteggio installato in cantiere. Deve essere redatto dal datore di lavoro dell'impresa che esegue il montaggio, anche quando il ponteggio è successivamente utilizzato da altre imprese. Il PiMUS deve essere specifico per la singola configurazione e non può essere un documento generico. Esso tiene conto della complessità del ponteggio scelto, del contesto ambientale e delle condizioni specifiche del cantiere.

I contenuti del PiMUS comprendono: i dati identificativi del ponteggio e del cantiere, la descrizione dello stato dei luoghi con riferimento alle condizioni del suolo, alla presenza di linee elettriche e ad altri vincoli, lo schema del ponteggio con indicazione delle dimensioni, degli ancoraggi, dei controventi e dei carichi. Il piano deve descrivere la sequenza delle operazioni di montaggio, le misure di sicurezza adottate durante il montaggio e lo smontaggio, i DPI obbligatori per gli addetti.

Il PiMUS deve prevedere le modalità di ancoraggio del ponteggio alla struttura servita. Gli ancoraggi devono essere distribuiti secondo lo schema indicato dall'autorizzazione ministeriale o dal progetto, e devono essere verificati in termini di portata. Per edifici esistenti, è necessario valutare la capacità delle murature o delle strutture di sopportare le forze trasmesse dagli ancoraggi. In caso di dubbio, devono essere eseguite prove di estrazione.

Le verifiche del ponteggio sono parte integrante del PiMUS e devono essere eseguite: prima del primo utilizzo, dopo ogni modifica o trasformazione, dopo un periodo di inutilizzo prolungato, dopo eventi atmosferici eccezionali e periodicamente durante l'uso. La lista di controllo include: la verticalità dei montanti, il serraggio dei giunti, la presenza e l'integrità degli impalcati, dei parapetti e delle tavole fermapiede, l'efficacia degli ancoraggi, l'integrità dei controventi, l'assenza di deformazioni o corrosioni.

La documentazione delle verifiche deve essere conservata in cantiere e annotata nel registro delle verifiche del ponteggio. Il CSE ha l'obbligo di verificare, durante le visite di coordinamento, che il ponteggio sia conforme al PiMUS e all'autorizzazione ministeriale. Le non conformità devono essere contestate all'impresa con richiesta di immediata messa in sicurezza. Il CSE deve sospendere le lavorazioni che comportino l'utilizzo del ponteggio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

3Trabattelli, scale e altri sistemi di accesso

I trabattelli (ponti su ruote a torre) sono strutture mobili costituite da elementi prefabbricati che permettono di raggiungere posizioni di lavoro in quota con la flessibilità di essere spostati. Devono essere conformi alla norma EN 1004 che definisce le classi di carico (1, 2, 3), le altezze massime ammissibili in interno e in esterno, le dimensioni minime della base e i requisiti di stabilità. L'altezza massima di un trabattello non deve superare 12 metri all'esterno e 8 volte la dimensione minima della base.

Il montaggio del trabattello deve avvenire seguendo le istruzioni del fabbricante e deve prevedere: il bloccaggio delle ruote prima dell'accesso, il posizionamento su un piano orizzontale resistente, l'installazione degli stabilizzatori quando previsti, la verifica della verticalità. L'accesso al piano di lavoro deve avvenire dall'interno della struttura, utilizzando le scale di accesso interne. È vietato lo spostamento del trabattello con persone o materiali sul piano di lavoro.

Le scale portatili sono disciplinate dall'art. 113 del D.Lgs. 81/2008. Le scale a pioli devono essere conformi alla EN 131 e devono essere utilizzate come sistema di accesso ai piani di lavoro, non come posto di lavoro, salvo che per lavori di breve durata che non richiedano sforzi considerevoli. La scala deve sporgere di almeno 1 metro oltre il piano di arrivo, deve essere vincolata in sommità o alla base e deve poggiare su superfici piane e resistenti.

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), comunemente dette cestelli o piattaforme aeree, sono macchine utilizzate per portare lavoratori in posizioni di lavoro in quota. Sono disciplinate dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e devono essere conformi alla EN 280. I conduttori di PLE devono possedere l'abilitazione prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, con formazione specifica di 8 o 10 ore a seconda della tipologia (stabilizzatori o senza).

Le PLE sono soggette a verifiche periodiche annuali da parte di INAIL o organismi abilitati, ai sensi dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro deve effettuare le verifiche di manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante e mantenere il registro dei controlli aggiornato. Durante l'uso della PLE, gli occupanti devono indossare l'imbracatura di sicurezza collegata ai punti di ancoraggio previsti dal fabbricante. È vietato sporgersi oltre i parapetti del cestello e sovraccaricare la piattaforma oltre la portata massima.

I sistemi di accesso provvisori comprendono anche le passerelle, i camminamenti su copertura e le scale a castello. Le passerelle devono avere una larghezza minima di 60 cm (120 cm se a doppio senso di transito), devono essere dotate di parapetti su entrambi i lati e di superficie antiscivolo. I camminamenti su copertura sono necessari quando la portanza della copertura non è sufficiente a sopportare il peso dei lavoratori e devono essere costituiti da tavole o pannelli di adeguata resistenza.

4Verifiche periodiche e manutenzione

Le verifiche periodiche dei ponteggi si articolano su più livelli. Il controllo giornaliero, eseguito dal preposto o dal capo squadra, è una verifica visiva rapida che accerta l'integrità generale della struttura, la presenza di tutti i parapetti e delle tavole fermapiede, l'assenza di materiale in eccesso sugli impalcati, il buono stato degli accessi. Eventuali anomalie devono essere segnalate immediatamente e le lavorazioni sospese fino al ripristino.

La verifica settimanale, più approfondita, controlla il serraggio dei giunti (per ponteggi a tubi e giunti), l'integrità degli spinotti e dei collegamenti (per ponteggi a telai prefabbricati), lo stato degli ancoraggi, la verticalità dei montanti e l'assenza di cedimenti della base di appoggio. Questa verifica deve essere documentata su apposita scheda e firmata dal verificatore. Il CSE può richiedere verifiche aggiuntive in funzione delle condizioni meteorologiche o di particolari lavorazioni.

Dopo eventi atmosferici eccezionali (vento forte, nevicate, terremoti) il ponteggio deve essere verificato integralmente prima di consentire nuovamente l'accesso ai lavoratori. La verifica post-evento include il controllo di tutti gli elementi strutturali, degli ancoraggi, della stabilità complessiva e dell'eventuale presenza di danni non immediatamente visibili. In caso di dubbio sulla stabilità, è necessario richiedere l'intervento di un tecnico abilitato.

La manutenzione dei componenti del ponteggio è fondamentale per la sicurezza e la durabilità. I tubi metallici devono essere controllati per corrosione, deformazione e usura delle superfici. I giunti devono garantire la capacità di serraggio prevista dalla norma e devono essere sostituiti quando presentano deformazioni o usura della filettatura. Gli impalcati in legno devono essere integri, privi di nodi passanti e con uno spessore minimo di 4 cm per tavole e 5 cm per sottomisure.

Il registro delle verifiche del ponteggio è il documento in cui vengono annotati tutti i controlli effettuati, le eventuali non conformità riscontrate e le azioni correttive adottate. Questo registro deve essere tenuto in cantiere insieme al libretto del ponteggio e al PiMUS. Gli organi di vigilanza verificano la regolarità della documentazione durante le ispezioni e la mancanza del registro o la sua incompletezza costituisce un'infrazione sanzionabile.

Punti Chiave del Modulo

  • Ogni ponteggio deve avere autorizzazione ministeriale, libretto e PiMUS specifico
  • Ponteggi oltre 20 m o fuori schema tipo richiedono il progetto di un ingegnere/architetto
  • Gli addetti al montaggio devono avere formazione specifica di 28 ore (Allegato XXI)
  • I trabattelli EN 1004 non devono superare 12 m in esterno e vanno bloccati prima dell'uso
  • Le PLE richiedono abilitazione del conduttore e verifica periodica annuale INAIL
  • Le verifiche post-evento atmosferico sono obbligatorie prima di riutilizzare il ponteggio

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