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Attivita soggette e procedure VVF

L'elenco delle attivita soggette (allegato I DPR 151/2011), le categorie A/B/C, le procedure di SCIA antincendio, valutazione progetto, CPI, documentazione tecnica, rinnovi e deroghe.

1Elenco delle attivita soggette (Allegato I DPR 151/2011)

L'Allegato I del DPR 151/2011 elenca le 80 attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi, ciascuna identificata da un numero progressivo e da parametri dimensionali o prestazionali che ne determinano l'assoggettabilita. L'elenco copre un ampio spettro di destinazioni d'uso: attivita produttive e industriali, depositi di materiali combustibili e infiammabili, attivita commerciali, strutture ricettive, strutture sanitarie, locali di pubblico spettacolo, edifici civili di altezza superiore a 24 metri, parcheggi, scuole, uffici, e numerose altre tipologie.

Ogni attivita e classificata in una o piu delle tre categorie (A, B, C) in funzione dei parametri dimensionali. Ad esempio, l'attivita n. 69 (attivita ricettive turistico-alberghiere) ricade in categoria A fino a 25 posti letto, in categoria B da 25 a 50 posti letto e in categoria C oltre 50 posti letto. L'attivita n. 71 (scuole) si colloca in categoria A fino a 150 persone, in categoria B da 150 a 300 persone e in categoria C oltre 300 persone. La corretta individuazione della categoria e il primo passo essenziale per determinare il procedimento amministrativo applicabile.

La riforma del 2011 ha ridotto sensibilmente il numero delle attivita soggette rispetto al vecchio elenco del DM 16 febbraio 1982 (che ne conteneva 97), eliminando le attivita a basso rischio ed elevando le soglie dimensionali di assoggettabilita. Questa scelta ha sottratto ai controlli preventivi un numero significativo di attivita minori, concentrando le risorse dei Comandi VVF sulle situazioni a maggior rischio. Contestualmente, la responsabilita della conformita antincendio delle attivita non soggette resta comunque in capo al titolare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e delle norme di buona tecnica.

L'individuazione della corretta attivita di riferimento puo presentare complessita quando un edificio o un complesso ospita piu attivita soggette simultaneamente (cosiddetta "pluriattivita"). In questi casi, ciascuna attivita viene trattata autonomamente ai fini della classificazione e del procedimento, ma il progettista deve verificare la coerenza complessiva della strategia antincendio e gestire le interferenze tra attivita diverse (ad esempio, le vie d'esodo che attraversano attivita con livelli di rischio differenti).

Le attivita non espressamente elencate nell'Allegato I ma riconducibili per analogia a una delle 80 tipologie possono essere assoggettate ai controlli di prevenzione incendi mediante specifico provvedimento del Comando VVF competente. Inoltre, le modifiche normative successive hanno aggiornato i parametri dimensionali e introdotto precisazioni interpretative mediante circolari ministeriali, rendendo necessario un costante aggiornamento professionale per la corretta classificazione delle attivita.

2SCIA antincendio per le categorie A e B

La Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (SCIA) antincendio, disciplinata dall'articolo 4 del DPR 151/2011, costituisce il procedimento ordinario per l'avvio delle attivita di categoria A e B. Il titolare dell'attivita presenta la SCIA al SUAP (Sportello Unico per le Attivita Produttive) competente per territorio, allegando la documentazione tecnica attestante la conformita alle norme di prevenzione incendi. Per le attivita di categoria A, la SCIA produce effetti immediati e l'attivita puo iniziare dalla data di presentazione.

La documentazione allegata alla SCIA comprende: l'asseverazione del professionista antincendio abilitato (iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi del DM 05/08/2011), che attesta la conformita delle opere realizzate alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi; le certificazioni e le dichiarazioni di conformita degli impianti antincendio; le certificazioni di resistenza al fuoco degli elementi strutturali; le certificazioni di reazione al fuoco dei materiali; i disegni as-built (planimetrie conformi allo stato di fatto).

Per le attivita di categoria B, la SCIA e preceduta dalla facoltativa (ma fortemente consigliata) valutazione del progetto da parte del Comando VVF. In questo caso, il titolare presenta prima l'istanza di valutazione del progetto (articolo 3 DPR 151/2011) e, ottenuto il parere favorevole, realizza le opere e presenta la SCIA. Se il titolare di un'attivita di categoria B sceglie di non richiedere la valutazione preventiva del progetto, la SCIA e comunque ammessa ma il rischio di non conformita (e delle conseguenti sanzioni) ricade integralmente sul titolare e sul professionista asseverante.

Il Comando VVF effettua controlli sulla conformita delle attivita che hanno presentato la SCIA. Per le attivita di categoria A, i controlli sono a campione (effettuati su una percentuale delle SCIA presentate, determinata annualmente dal Comando). Per le attivita di categoria B, i controlli possono essere a campione o sistematici. Il sopralluogo di controllo avviene entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA e, in caso di esito negativo, il Comando adotta i provvedimenti necessari, che possono giungere fino al divieto di prosecuzione dell'attivita.

La SCIA antincendio sostituisce la vecchia richiesta di rilascio del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) per le attivita di categoria A e B, semplificando significativamente il procedimento. Il CPI, che nel sistema previgente richiedeva un sopralluogo sistematico del Comando VVF e tempi procedimentali piu lunghi, e ora riservato alle sole attivita di categoria C. Questa semplificazione ha ridotto i tempi medi di avvio delle attivita da diversi mesi a pochi giorni, pur mantenendo le garanzie di sicurezza attraverso il sistema dell'asseverazione professionale e dei controlli a campione.

3Valutazione del progetto e CPI per la categoria C

Le attivita di categoria C — le piu complesse sotto il profilo della sicurezza antincendio — sono soggette a un procedimento articolato in due fasi obbligatorie: la valutazione del progetto e il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). La valutazione del progetto, disciplinata dall'articolo 3 del DPR 151/2011, prevede che il titolare presenti al Comando VVF competente un'istanza corredata dalla documentazione tecnica di progetto, redatta secondo le specifiche del DM 7 agosto 2012.

La documentazione tecnica per la valutazione del progetto comprende: la relazione tecnica di prevenzione incendi (che descrive l'attivita, identifica i rischi, individua le norme applicabili e illustra le misure di prevenzione e protezione adottate), le planimetrie in scala adeguata (planimetria generale con indicazione degli accessi, planimetrie di piano con layout degli ambienti, schema della rete idranti, schema dell'IRAI, schema delle vie d'esodo), i calcoli di dimensionamento degli impianti antincendio, le schede tecniche dei materiali e dei componenti con le relative certificazioni, e la valutazione del carico d'incendio specifico di progetto.

Il Comando VVF esamina il progetto entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza completa. Se la documentazione e incompleta o richiede chiarimenti, il Comando invita il titolare a integrare la domanda, sospendendo i termini procedimentali. L'esame si conclude con un provvedimento di conformita (se il progetto rispetta le norme) o di non conformita (se si riscontrano carenze). Il provvedimento di conformita del progetto ha validita triennale: le opere devono essere realizzate e la SCIA presentata entro tre anni, pena la decadenza del parere.

Completate le opere conformemente al progetto approvato, il titolare presenta la SCIA antincendio (come per le categorie A e B) e il Comando VVF effettua il sopralluogo di verifica entro 60 giorni. Il sopralluogo accerta la corrispondenza tra le opere realizzate e il progetto approvato, verificando in situ la corretta installazione degli impianti, l'adeguatezza delle strutture resistenti al fuoco, la conformita delle vie d'esodo e la completezza della documentazione tecnica di cantiere. All'esito positivo del sopralluogo, il Comando rilascia il CPI, che ha validita quinquennale.

Il CPI attesta la conformita dell'attivita alle prescrizioni di prevenzione incendi vigenti alla data del rilascio. Il rinnovo quinquennale, disciplinato dall'articolo 5 del DPR 151/2011, non richiede un nuovo sopralluogo ma la presentazione di un'attestazione di rinnovo periodico di conformita antincendio, sottoscritta dal titolare dell'attivita e dal professionista antincendio abilitato, che dichiarano il mantenimento delle condizioni di sicurezza antincendio. La mancata presentazione del rinnovo entro la scadenza configura l'esercizio dell'attivita in assenza di titolo autorizzativo, con conseguenze penali e amministrative.

La procedura per le attivita di categoria C, pur essendo piu articolata rispetto alle categorie A e B, offre al titolare la garanzia di un controllo preventivo del progetto da parte dei VVF, riducendo il rischio di non conformita in fase esecutiva. Per le attivita particolarmente complesse (grattacieli, centri commerciali di grandi dimensioni, impianti industriali a rischio), il Comando VVF puo convocare la Conferenza dei Servizi per acquisire i pareri di tutti gli enti competenti in un unico procedimento coordinato.

4Deroghe, documentazione tecnica e certificazioni

L'articolo 7 del DPR 151/2011 disciplina il procedimento di deroga per le attivita che non possono rispettare integralmente le norme tecniche di prevenzione incendi a causa di vincoli strutturali, architettonici, urbanistici o funzionali. La deroga viene richiesta dal titolare al Comando VVF, che trasmette l'istanza alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la valutazione da parte del Comitato Tecnico Regionale (CTR). Il CTR esprime un parere motivato sulla base della documentazione tecnica prodotta dal professionista, che deve dimostrare che le misure alternative proposte garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

La documentazione a supporto della deroga deve contenere un'analisi dettagliata dei punti di non conformita rispetto alla norma tecnica, la descrizione delle misure compensative proposte e la dimostrazione — mediante metodi qualitativi o quantitativi — dell'equivalenza del livello di sicurezza raggiunto. Il Codice di Prevenzione Incendi ha significativamente ridotto la necessita di ricorrere alla deroga, poiche il sistema delle soluzioni alternative e delle soluzioni in deroga (basate sulla FSE) e gia incorporato nel processo progettuale ordinario. La deroga ex articolo 7 resta comunque necessaria quando si applicano le vecchie regole tecniche verticali non ancora sostituite dalle RTV del Codice.

Le certificazioni di resistenza al fuoco (CERT.REI) degli elementi costruttivi costituiscono una componente essenziale della documentazione tecnica. Per gli elementi in calcestruzzo armato, acciaio, legno e muratura, le certificazioni possono essere rilasciate dal professionista sulla base dei metodi di calcolo delle norme tecniche (Eurocodici strutturali — parte fuoco) o dei dati tabellari. Per i prodotti industrializzati (porte tagliafuoco, controsoffitti, tramezze in cartongesso), la classificazione di resistenza al fuoco e attestata dal produttore sulla base di prove condotte presso laboratori notificati secondo le norme della serie UNI EN 13501.

La relazione tecnica di prevenzione incendi, redatta secondo le indicazioni del DM 7 agosto 2012, e il documento centrale del progetto antincendio. La sua struttura comprende: inquadramento dell'attivita, individuazione dei pericoli di incendio, descrizione delle condizioni ambientali, valutazione qualitativa del rischio, individuazione delle norme applicabili, descrizione delle misure di prevenzione (finalizzate a ridurre la probabilita di innesco) e di protezione (finalizzate a limitare le conseguenze), piano di emergenza e gestione della sicurezza antincendio. Per i progetti redatti secondo il Codice, la relazione include la determinazione dei profili di rischio, la selezione dei livelli di prestazione e la giustificazione delle eventuali soluzioni alternative.

Le planimetrie tecniche di prevenzione incendi devono rappresentare con chiarezza la compartimentazione (muri e solai con indicazione della classe di resistenza al fuoco), le vie d'esodo (percorsi, uscite, scale, spazi calmi con indicazione delle larghezze e delle distanze), gli impianti di protezione attiva (rete idranti, sprinkler, IRAI, SENFC/SEFFC con ubicazione dei componenti principali), l'alimentazione elettrica di sicurezza, la segnaletica di sicurezza e il posizionamento degli estintori. Le planimetrie sono prodotte in formato digitale e devono essere aggiornate a ogni modifica dell'attivita per mantenere la corrispondenza con lo stato di fatto.

Punti Chiave del Modulo

  • L'Allegato I del DPR 151/2011 elenca 80 attivita soggette suddivise in categorie A, B, C
  • La SCIA antincendio produce effetti immediati per la categoria A
  • Le attivita di categoria C richiedono valutazione del progetto + sopralluogo + CPI
  • Il CPI ha validita quinquennale con rinnovo tramite attestazione del professionista
  • Le deroghe (Art. 7) sono valutate dal Comitato Tecnico Regionale della Direzione VVF

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