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Normativa BIM in Italia

Il quadro normativo completo: DM 560/2017, D.Lgs. 36/2023, UNI 11337, ISO 19650, capitolato informativo, oGI e pGI.

1DM 560/2017: la roadmap dell'obbligatorietà

Il Decreto Ministeriale 560 del 1 dicembre 2017 rappresenta il primo atto normativo organico con cui lo Stato italiano ha disciplinato l'introduzione del BIM negli appalti pubblici. Emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione del Codice dei contratti pubblici allora vigente, il decreto ha definito le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Il decreto si compone di otto articoli e stabilisce innanzitutto i requisiti che le stazioni appaltanti devono possedere per poter richiedere l'uso del BIM nelle gare d'appalto. Tra questi figurano la disponibilità di un piano di formazione del personale, l'adozione di un piano di acquisizione e manutenzione degli strumenti hardware e software, e l'individuazione di un atto organizzativo che disciplini il processo di gestione informativa. Questi requisiti riflettono la consapevolezza che il BIM è un processo organizzativo, non un semplice adempimento tecnologico.

L'articolo 6 del decreto ha definito la nota roadmap temporale di obbligatorietà, articolata per soglie di importo decrescenti dal 2019 al 2025. Questa gradualità è stata una scelta strategica: ha permesso di sperimentare l'applicazione del BIM prima sulle opere più complesse — dove i benefici sono più evidenti e le risorse disponibili maggiori — per poi estendere l'obbligo anche alle opere di dimensione più contenuta.

Un aspetto particolarmente significativo del DM 560/2017 è l'articolo 7, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere l'uso del BIM anche prima delle scadenze obbligatorie, purché dispongano dei requisiti necessari. Questa disposizione ha incentivato le amministrazioni più virtuose ad anticipare l'adozione, creando un effetto traino sul mercato.

Il decreto ha inoltre previsto l'istituzione di una Commissione di monitoraggio presso il Ministero, con il compito di verificare lo stato di attuazione e proporre eventuali aggiornamenti. I dati raccolti dalla Commissione hanno evidenziato una crescita costante del numero di gare BIM, passate da poche decine nel 2019 a diverse centinaia nel 2023, con una concentrazione nei settori dell'edilizia pubblica, delle infrastrutture di trasporto e dell'impiantistica.

Nonostante i suoi meriti, il DM 560/2017 ha mostrato alcuni limiti applicativi. La mancanza di specifiche tecniche dettagliate sui requisiti informativi, la scarsa preparazione di molte stazioni appaltanti e la difficoltà di valutare la qualità dei processi BIM nelle offerte di gara hanno generato situazioni eterogenee sul territorio nazionale. Questi limiti sono stati in parte affrontati dal successivo D.Lgs. 36/2023 e dal relativo allegato I.9.

2D.Lgs. 36/2023 Art. 43: BIM nel nuovo Codice appalti

Il Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023, che ha introdotto il nuovo Codice dei contratti pubblici in sostituzione del D.Lgs. 50/2016, ha dedicato al BIM l'articolo 43, rubricato "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni". Questo articolo rappresenta un significativo passo avanti rispetto al quadro precedente, sia in termini di chiarezza normativa sia in termini di ambizione.

L'articolo 43, comma 1, stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono richiedere, per le nuove opere e per gli interventi su costruzioni esistenti, l'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Il comma 2 prevede che l'adozione sia obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2025 per le opere di importo a base di gara superiore a un milione di euro, con una progressione verso soglie inferiori stabilita con decreto ministeriale.

L'allegato I.9 al Codice, rubricato "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni", costituisce il vero cuore tecnico della disciplina BIM nel nuovo quadro normativo. Esso definisce in modo dettagliato i requisiti per l'adozione dei processi BIM, disciplinando i contenuti del capitolato informativo, dell'offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa.

Una novità rilevante del D.Lgs. 36/2023 è l'attenzione alla interoperabilità e ai formati aperti. L'allegato I.9 prevede espressamente che le stazioni appaltanti debbano privilegiare l'uso di formati aperti e non proprietari — in primo luogo l'IFC (Industry Foundation Classes) — per garantire che i dati del modello siano accessibili indipendentemente dal software utilizzato. Questa disposizione tutela la concorrenza e previene fenomeni di lock-in tecnologico.

Il nuovo Codice ha anche rafforzato i requisiti di competenza. Le stazioni appaltanti devono dimostrare di possedere adeguate capacità organizzative, tecniche e professionali per gestire i processi informativi. I professionisti incaricati devono possedere competenze BIM documentabili, e i criteri di valutazione delle offerte devono tenere conto della qualità del processo informativo proposto.

L'impatto del D.Lgs. 36/2023 sul mercato professionale è stato profondo. La soglia di un milione di euro per l'obbligatorietà dal 2025 coinvolge una quota molto ampia degli appalti pubblici italiani, rendendo le competenze BIM un requisito praticamente indispensabile per qualsiasi professionista che operi nel settore delle opere pubbliche. Anche nel settore privato, l'effetto traino è evidente: committenti, imprese e investitori istituzionali richiedono sempre più frequentemente l'adozione del BIM anche in assenza di obbligo normativo.

È importante segnalare che il quadro normativo è in continua evoluzione. L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e il Ministero delle Infrastrutture emanano periodicamente linee guida e atti interpretativi che aggiornano e precisano i requisiti. I professionisti devono pertanto mantenere un aggiornamento costante sulla normativa vigente, seguendo le pubblicazioni ufficiali e le interpretazioni degli organismi competenti.

3UNI 11337: la norma tecnica italiana sul BIM

La norma UNI 11337 "Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni" è il principale riferimento tecnico nazionale per l'applicazione del BIM. Si compone di diverse parti, ciascuna dedicata a un aspetto specifico del processo informativo, e costituisce il complemento tecnico indispensabile alla normativa legislativa rappresentata dal DM 560/2017 e dal D.Lgs. 36/2023.

La UNI 11337-1 definisce i modelli, gli elaborati e gli oggetti informativi per prodotti e processi. Stabilisce la struttura del modello informativo, le tipologie di elaborati che possono essere generati dal modello e le caratteristiche che gli oggetti informativi devono possedere. È la parte fondativa della norma, quella che stabilisce il linguaggio comune per tutti gli attori del processo.

La UNI 11337-4 è forse la parte più nota e riguarda l'evoluzione e lo sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti. Introduce il concetto di LOD (Level of Development), articolato nei livelli da A a G, che definiscono il grado di approfondimento geometrico e informativo degli oggetti nelle diverse fasi del processo — dalla progettazione di fattibilità (LOD A-B) alla progettazione definitiva ed esecutiva (LOD C-D-E) fino all'as-built e alla gestione (LOD F-G). La corretta definizione dei LOD è essenziale per stabilire aspettative chiare tra committente e progettista.

La UNI 11337-5 disciplina i flussi informativi nei processi digitalizzati, definendo il capitolato informativo (CI), l'offerta di gestione informativa (oGI) e il piano di gestione informativa (pGI). Questi tre documenti costituiscono il cuore contrattuale del processo BIM e verranno approfonditi nella sezione dedicata. La parte 5 definisce anche i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione informativa.

La UNI 11337-6 si occupa della redazione della linea guida informativa, ossia del documento che stabilisce gli standard e le procedure che un'organizzazione adotta per i propri processi BIM. La UNI 11337-7 definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali BIM — BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist — e costituisce il riferimento per la certificazione delle competenze secondo il D.Lgs. 13/2013.

Le parti 2 e 3 della norma, dedicate rispettivamente alla classificazione e codificazione delle informazioni e ai modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell'informazione tecnica, completano il quadro normativo. La UNI 11337 viene periodicamente aggiornata per recepire l'evoluzione tecnologica e le esperienze applicative, e va letta in combinazione con la norma internazionale ISO 19650.

4ISO 19650: gestione informativa internazionale

La norma ISO 19650, intitolata "Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling", è lo standard internazionale di riferimento per la gestione delle informazioni nel ciclo di vita delle opere costruite. L'Italia ha recepito questa norma attraverso la serie UNI EN ISO 19650.

La ISO 19650-1 stabilisce i concetti e i principi fondamentali della gestione informativa. Definisce il ciclo di consegna delle informazioni, i ruoli dei soggetti coinvolti (appointing party, lead appointed party, appointed party), i livelli di fabbisogno informativo e il flusso di lavoro nell'ambiente di condivisione dati. Questa parte fornisce il quadro concettuale entro cui si inscrivono le parti successive.

La ISO 19650-2 disciplina la fase di consegna degli asset (delivery phase), ossia il processo informativo durante la progettazione e la costruzione. Descrive nel dettaglio le otto attività che compongono il processo: dalla definizione dei requisiti informativi da parte del committente, alla valutazione delle capacità e competenze dei soggetti incaricati, fino alla produzione, verifica e consegna del modello informativo. Questa parte è particolarmente rilevante per i professionisti che rispondono a bandi pubblici BIM.

La ISO 19650-3 si occupa della fase operativa (operational phase), ossia della gestione delle informazioni durante l'uso e la manutenzione dell'opera. Definisce i processi per mantenere aggiornato il modello informativo dell'asset, gestire le modifiche e gli interventi di manutenzione, e supportare le decisioni strategiche sul patrimonio immobiliare. Questa parte sta acquisendo crescente importanza con la diffusione dei concetti di digital twin e smart building.

La ISO 19650-5, dedicata alla sicurezza delle informazioni, è una parte spesso trascurata ma fondamentale. In un contesto in cui i modelli BIM contengono informazioni dettagliate sulla geometria, la struttura, gli impianti di sicurezza e le vulnerabilità degli edifici, la protezione di questi dati è un tema critico, soprattutto per le infrastrutture sensibili come ospedali, sedi istituzionali e impianti industriali.

Il rapporto tra la ISO 19650 e la UNI 11337 è di complementarietà. La norma internazionale fornisce il framework generale dei processi, mentre la norma italiana ne declina l'applicazione nel contesto specifico del sistema normativo e contrattuale italiano. I professionisti devono conoscere entrambe le norme per operare correttamente nel mercato nazionale e per partecipare a progetti internazionali, dove la ISO 19650 è il riferimento condiviso.

5Capitolato informativo, oGI e pGI

Il capitolato informativo (CI) è il documento con cui il committente — nel contesto degli appalti pubblici, la stazione appaltante — definisce i propri requisiti informativi. Il CI stabilisce cosa il committente vuole ottenere dal processo BIM: quali modelli, a quale livello di sviluppo, in quali formati, con quali informazioni, secondo quali standard e con quali modalità di consegna. È l'equivalente informativo del capitolato tecnico tradizionale.

Un capitolato informativo ben redatto deve contenere almeno i seguenti elementi: gli obiettivi informativi del progetto, le fasi del processo interessate dal BIM, i livelli di sviluppo informativo (LOD) richiesti per ciascuna fase e per ciascuna categoria di oggetti, i formati di scambio richiesti (tipicamente IFC), le specifiche dell'ambiente di condivisione dati (ACDat/CDE), i ruoli e le responsabilità previsti, le modalità di verifica e validazione dei modelli, e i criteri di accettazione delle consegne.

L'offerta di gestione informativa (oGI) è il documento con cui il soggetto che partecipa alla gara — tipicamente il raggruppamento di progettazione — risponde al capitolato informativo, descrivendo come intende soddisfare i requisiti del committente. L'oGI rappresenta una sorta di proposta tecnica BIM e deve dimostrare che il soggetto dispone delle competenze, degli strumenti e dell'organizzazione necessari per gestire il processo informativo richiesto.

L'oGI deve specificare la struttura organizzativa BIM proposta (ruoli, responsabilità, risorse), i software che verranno utilizzati per la modellazione e il coordinamento, le procedure di controllo qualità dei modelli, le modalità di gestione delle interferenze (clash detection), il piano di consegna delle informazioni nelle diverse fasi, e le eventuali proposte migliorative rispetto ai requisiti minimi del capitolato informativo. La qualità dell'oGI è spesso un criterio di valutazione significativo nelle gare BIM.

Il piano di gestione informativa (pGI) è il documento operativo che viene redatto dall'aggiudicatario dopo l'affidamento dell'incarico. Il pGI dettaglia le procedure concrete di lavoro: la struttura dei file e delle cartelle, le convenzioni di denominazione, le regole di modellazione, i protocolli di coordinamento, il calendario delle verifiche, le modalità di gestione delle revisioni e le procedure di consegna. È il documento di riferimento quotidiano per il team di progettazione.

La relazione tra CI, oGI e pGI è sequenziale e incrementale. Il CI pone le domande, l'oGI fornisce le risposte strategiche, il pGI traduce le risposte in procedure operative. La qualità di questi documenti è determinante per il successo del processo BIM: un capitolato informativo generico o un piano di gestione informativa approssimativo generano inefficienze, conflitti e risultati insoddisfacenti. Per questo motivo la loro redazione richiede competenze specifiche e una conoscenza approfondita della normativa di riferimento.

Punti Chiave del Modulo

  • DM 560/2017: la roadmap dell'obbligatorietà BIM
  • D.Lgs. 36/2023 Art. 43: BIM nel nuovo Codice appalti
  • UNI 11337 parti 1-7: la norma tecnica italiana
  • ISO 19650: gestione informativa internazionale
  • CI, oGI e pGI: i documenti contrattuali BIM

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